Qui di seguito il testo della MOZIONE condivisa e sottoscritta in data odierna dalla Regione Marche
Oggetto: Impegno della Regione Marche a garanzia dei diritti fondamentali della persona umana rispetto ad alcune disposizioni normative del cd “decreto sicurezza”.
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE
Premesso che il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero del l'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (meglio conosciuto come “decreto sicurezza” e di seguito così denominato) reca, fra l’altro, disposizioni che intervengono a modificare le precedenti norme concernenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’iscrizione anagrafica a favore dei richiedenti la protezione internazionale e il DASPO urbano (articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 8, articolo 13, comma 2 e articolo 21, comma 1, lettera a);
Rilevato che:
- secondo consolidata giurisprudenza sia civile che amministrativa, la situazione giuridica dello straniero che richiede il rilascio del permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali e che, alla stregua del diritto di asilo riconosciuto dal terzo comma dell’articolo 10 della Costituzione, trova copertura nell’articolo 2 della stessa Carta Costituzionale, secondo il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo;
- la residenza assume anch’essa di fatto rilevanza costituzionale poiché l’esercizio concreto di molti diritti essenziali della persona umana, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, presuppone la residenza;
- l’estensione del DASPO urbano anche ai presidi sanitari di fatto viene a comprimere il diritto alla salute, anch’esso costituzionalmente garantito;
Ritenuto, pertanto, che le disposizioni normative su richiamate, oltre a negare i diritti inviolabili dell’uomo che prescindono dalla cittadinanza, determinano una disparità di trattamento tra i cittadini italiani e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia contravvenendo anche ad obblighi derivanti da convenzioni internazionali, con potenziale violazione degli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
Giudicato, quindi, innanzitutto necessario che la Regione Marche continui ad erogare i servizi sanitari finora garantiti ai migranti interessati dal “decreto sicurezza”, al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 32 della Carta Costituzionale nella sua duplice declinazione: diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Infatti, la negazione dell’assistenza sanitaria ai migranti non solo vede compromesso il diritto alla salute degli stessi, ma anche e conseguentemente quello della collettività regionale tutta;
Giudicato, altresì, necessario che la Regione Marche continui ad erogare anche i servizi socio-assistenziali finora garantiti ai medesimi migranti, per scongiurare il pericolo di mettere in una condizione di maggior precarietà e fragilità sociale centinaia di persone, che possono così diventare più facilmente preda dello sfruttamento e della criminalità organizzata, creando, paradossalmente, una situazione di maggior insicurezza per tutta la collettività regionale;
Preso atto che, per quanto finora esposto, è evidente che le disposizioni normative del “decreto sicurezza” su richiamate, pur vertendo in materie di competenza statale (protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica), finiscono per incidere inevitabilmente e significativamente in ambiti di competenza regionale quali: la tutela della salute, l’assistenza sociale, l’istruzione e la formazione professionale;
Valutato opportuno che la Regione Marche verifichi se esistono le condizioni giuridiche per proporre ricorso, avanti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero del l'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, con specifico riferimento all’articolo 1, comma 1 lettera b) e comma 8, all’articolo 13, comma 2 e all’articolo 21, comma 1, lettera a), per violazione degli articoli 2, 3, 10, 97, 117, terzo e quarto comma della Costituzione;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE
- a continuare ad assicurare i servizi sanitari ed assistenziali di competenza regionale finora erogati ai migranti interessati, stranieri entrati regolarmente nel territorio italiano ed ora improvvisamente posti dal “decreto sicurezza” in uno status di limbo giuridico;
- a valutare i profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni per verificare se esistono le condizioni giuridiche per proporre ricorso, avanti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero del l'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, con specifico riferimento all’articolo 1, comma 1 lettera b) e comma 8, all’articolo 13, comma 2 e all’articolo 21, comma 1, lettera a), per violazione degli articoli 2, 3, 10, 97, 117, terzo e quarto comma della Costituzione.
Antonio Mastrovincenzo
Fabio Urbinati
Gianluca Busilacchi
Boris Rapa
Luca Marconi
Francesco Micucci