Statuto Regionale

Statuto del Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLE MARCHE

STATUTO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLE MARCHE

 

Approvato in data dal Commissario regionale con i poteri propri dell’Assemblea regionale e in ottemperanza della delibera della Commissiona nazionale di Garanzia n. 18_2022 del 29 aprile 2022

 

CAPO I - Valori e principi

Articolo 1

(Preambolo)

1. Il Partito democratico delle Marche è stato costituito il 14 Ottobre 2007, con un atto di

partecipazione al voto di 106.053 cittadini nelle primarie per l’elezione del segretario e

dell’assemblea costituente regionale.

2. Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell’Art.

3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

3. Il Partito Democratico è un partito federale che promuove e sostiene le autonomie regionali. E’

costituito da elettori ed iscritti e fondato sul principio delle pari opportunità nello spirito degli

articoli 2, 49 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.

4. Il Partito democratico delle Marche è un partito federale entro l’unità del Partito Democratico

Nazionale costituito sulla base dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei Valori, nel

Codice Etico e dello Statuto Nazionale del Partito Democratico; esso nasce dai principi ispiratori

dei Partiti fondatori, dall’esperienza politica dell’Ulivo e si fonda sull’autonomia politica e

programmatica, solidale e cooperativa dei suoi livelli organizzativi.

5. Le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria del Partito

democratico delle Marche sono definite dal presente Statuto che si applica a tutte le autonomie

territoriali ed alle articolazioni tematiche del partito, agli iscritti ed agli elettori, ai rapporti

intercorrenti fra il Partito ed i soggetti esterni.

6. Il Partito democratico delle Marche riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e doveri loro

attribuiti dallo Statuto Nazionale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che, a qualsiasi titolo,

potrebbero impedirne l’effettivo esercizio.

Articolo 2

(Valori e principi)

Il Partito democratico delle Marche:

1. ispira la sua azione politica ai principi del Trattato dell’Unione Europea, della Costituzione

Italiana, dello Statuto della Regione Marche e difende i valori di libertà, pace, tolleranza, dialogo,

solidarietà e dell’antifascismo; riconosce il principio della laicità e rispetta il pluralismo delle

opzioni culturali, religiose e politiche al suo interno.

2. attua il principio della democrazia paritaria previsto dall’art.51 della Costituzione e promuove la

libertà e il protagonismo delle donne, a cui riconosce il valore insostituibile di fattore di crescita

della società tutta.

3. promuove, nella sua azione politica, il principio di sussidiarietà inteso come criterio di

distribuzione di funzioni tra le formazioni sociali, le Autonomie Locali e lo Stato in una

democrazia che individua, nella “prossimità” dei governanti ai governati, un bene primario.

4. si impegna a promuovere e tutelare la dignità della persona in ogni momento della sua vita

individuale, familiare e comunitaria. Il Partito Democratico delle Marche mette al centro della sua

azione politica la persona, ogni persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e la sua unicità.

5. si impegna a promuovere e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare quelli

civili, all’istruzione, allo studio, alla salute, all’ambiente ed al lavoro in tutte le sue forme:

autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale ed intellettuale.

6. si impegna a rappresentare la società marchigiana, nella sua pluralità, con l’obiettivo di

consolidarne la radicata coesione.

7. si impegna a perseguire tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto ad adeguate

forme di tutela dei lavoratori ed alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro ed a

promuovere un modello di sviluppo socialmente equo, ambientalmente sostenibile e solidale.

8. si impegna a favorire e garantire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale

strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle

imprese.

9. riconosce nella efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della

Pubblica Amministrazione, valori essenziali per garantire servizi ai cittadini.

10. promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica ed associativa

riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di aggregazione sociale, di sussidiarietà e di

miglioramento della qualità della vita.

11. assume come metodo il dialogo politico, la composizione dei conflitti attraverso la libera

maturazione del convincimento, il rifiuto della violenza reale o simbolica, il rispetto della

pluralità e del pluralismo, la responsabilità di scegliere; esso si pone come soggetto politico che

intende ascoltare le necessità, le aspirazioni dei cittadini per tradurli in progetti adeguati alle

nuove sfide locali e globali.

12. favorisce la collaborazione tra le istituzioni; riconosce e valorizza la dimensione comunitaria e

sociale del volontariato, del no-profit e del terzo settore.

13. si impegna a favorire la formazione permanente anche al fine dell’inserimento nella società e nel

lavoro delle persone diversamente abili, a realizzare le condizioni che favoriscono la coesione

sociale, l’aiuto reciproco, l’interscambio, il mutuo riconoscimento ed a promuovere una società

che sappia sia affrontare i bisogni creati dalle emergenze e dalle marginalità sia valorizzare e

sviluppare le attitudini di ciascuna persona.

14. si impegna affinché i diritti di cittadinanza possano coniugare sempre meglio le ragioni

dell’uguaglianza con quelle della differenza fra le persone riconoscendo pari dignità a tutte le

condizioni personali quali il genere, l’età, lo stato sociale ed economico, le convinzioni religiose,

le disabilità, l’orientamento sessuale e l’origine etnica.

15. si impegna a promuovere un rapporto inscindibile tra sviluppo economico e qualità della vita che

ponga la sua base sulla formazione e sulle conoscenze, che sappia rispondere a bisogni e diritti

primari come quelli della salute, del lavoro, della socializzazione e che si concretizzi in un

welfare inclusivo e solidale per mantenere salda la cultura delle relazioni, patrimonio del popolo

marchigiano.

16. intende creare le condizioni materiali e relazionali indispensabili perché il merito possa emergere

attraverso la valorizzazione delle capacità personali, a partire dal modo della scuola. Promuove i

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori,

degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della comunità.

17. riconosce la specificità delle aree montane e promuove politiche di intervento e di riequilibrio per

assicurare un’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro ed adeguate

condizioni di vita.

18. riconosce, inoltre, la specificità delle aree parco e di quelle sottoposte a tutela naturalistica e

paesaggistica. Ne promuove la salvaguardia e ne valorizza le potenzialità per una crescita

sostenibile, fondata sulle attività che, anche attraverso processi innovativi, favoriscono il recupero

dell’identità e delle tradizioni del territorio.

19. riconosce come un grande valore l’attività delle comunità dei marchigiani nel Mondo e ne

promuove i legami culturali, affettivi ed economici con la regione.

20. considera la governabilità ad ogni livello istituzionale una condizione fondamentale per il

rafforzamento della democrazia. Reputa la responsabilità della decisione come momento

conclusivo ed irrinunciabile di ogni processo di partecipazione e di confronto democratico.

21. considera la politica un servizio verso gli altri, un valore l’indipendenza degli Amministratori ed

il loro impegno a tradurre nei livelli di governo gli impegni assunti con gli elettori e con il Partito

che li ha candidati.

22. Gli amministratori e i dirigenti del Partito democratico delle Marche conformano la loro azione

alle norme comportamentali previste dal Codice etico, attenendosi ai principi in esso previsti in

materia di responsabilità personale e di autonomia della politica.

CAPO II - I soggetti fondamentali della vita democratica del partito

Articolo 3

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)

1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini

del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e

gli elettori.

2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e

cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di

permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente

Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte

oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le

persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti

in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non

iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di

sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli

elettori.

4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:

a. partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta

del Segretario e dell’Assemblea, qualora, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del

presente Statuto, l’Assemblea regionale deliberi di eleggere il Segretario e

l’Assemblea con le primarie.

b. partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle

principali cariche istituzionali;

c. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;

d. prendere parte a Forum tematici;

e. votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre

forme di consultazione;

f. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;

g. prendere parte alle assemblee dei circoli;

h. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si

ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro

attribuiti.

5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

a. partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli inferiori a

quello nazionale.

b. essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi

carica istituzionale elettiva;

c. votare nei referendum riservati agli iscritti;

d. partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;

e. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;

f. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita

interna del partito;

g. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e

sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli

elettori;

h. candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi

istituzionali.

i. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si

ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice Etico.

6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:

a. concorrere alla scelta dell’indirizzo politico e programmatico del partito attraverso

la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e

confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le

procedure di elezione del Segretario Nazionale e dell’Assemblea nazionale;

b. favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui

sono inseriti;

c. sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;

d. aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano

parte;

e. essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione

nell’Albo.

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

1. partecipare attivamente alla vita democratica del partito;

2. contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di

iscrizione;

3. favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a

tutti gli elettori;

4. rispettare lo Statuto e il Codice Etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni

previste.

8. L’iscrizione al partito, così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici, sono

effettuate individualmente dalle persone fisiche, a partire dal compimento del sedicesimo anno di

età e possono essere effettuate anche per via telematica.

9. Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti,

all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, non

possono essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD.

10. Le persone fisiche registrate nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori che, in

occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle

candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD,

vengono escluse e non sono più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo,

nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e delle elettrici del PD.

CAPO III - La struttura federale del partito

Articolo 4

(Circoli)

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita

del partito. Si distinguono in Circoli territoriali, tematici, di ambiente (in sedi di lavoro o studio),

Circoli on-line e Punti PD costituiti sulla rete ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla

sede di residenza, lavoro o studio. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo

territoriale e ad un Circolo d’ambiente o tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita

politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso

quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.

2. Un circolo online si può costituire con l’adesione di almeno dieci iscritti ovvero da almeno tre

persone espressione del medesimo luogo di residenza, studio o di lavoro per i Punti PD. La

richiesta di avvio del circolo on line o di un Punto PD deve essere presentata formalmente al

Responsabile organizzazione nazionale su apposito form presente sul sito. Il Responsabile

organizzazione nazionale entro venti giorni risponde alla richiesta e conferma l’avvio delle

attività. Gli aderenti al circolo on line o al Punto PD votano un portavoce, responsabile di tutte le

attività del circolo. Per l’esercizio degli altri “propri diritti” la partecipazione al voto degli

aderenti ai circoli on line deve essere garantita fisicamente presso il circolo più vicina alla

residenza dei singoli iscritti. Il Responsabile organizzazione propone al voto della Direzione

nazionale uno specifico regolamento che disciplini le modalità di funzionamento dei circoli online

e dei Punti PD.

3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

4. L’iscrizione ai Circoli territoriali è riconosciuta anche agli iscritti residenti al di fuori del territorio

del Circolo di riferimento ma che vi sono domiciliati per ragioni di studio o di lavoro

5. Per le modalità di costituzione dei Circoli on-line e dei Punti PD, il loro funzionamento, gli

organi e le relative modalità di elezione, non previste dal presente Statuto, è adottato un apposito

Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

6. I Circoli territoriali insistono su un intero Comune o su una parte di esso avente almeno 3.000

abitanti. Solo ad essi spetta la rappresentanza territoriale politica per il livello corrispondente.

7. Se in un Comune sono costituiti più Circoli territoriali, si dà vita anche alla costituzione

dell’Unione Comunale.

8. I confini della competenza territoriale di ciascun Circoli nel territorio comunale è stabilita con una

risoluzione dell’assemblea comunale, approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi

diritto. La risoluzione viene presentata dal Segretario dell’Unione comunale o da un numero di

componenti l’assemblea non inferiore al 20 per cento dei suoi componenti.

9. Tra Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è possibile costituire Circoli territoriali

intercomunali.

10. I Circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro, su uno o più luoghi d studio, su uno

o più ambiti di aggregazione e di associazionismo per consentire la discussione e l’elaborazione

di proposte relative a specifiche tematiche. La loro costituzione deve essere proposta da almeno

30 iscritti al Partito Democratico ed è approvata dall’Assemblea provinciale con la maggioranza

degli aventi diritto.

11. I Circoli on-line sono sedi di libera discussione, di partecipazione alla vita pubblica e di

coinvolgimento degli elettori nell’elaborazione di proposte programmatiche.

12. La costituzione ed il funzionamento di nuovi Circoli territoriali, ambientali o on-line è

disciplinata dal regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

13. Gli organismi dirigenti di ogni Circolo sono:

a) l’Assemblea degli iscritti;

b) il Segretario di Circolo;

c) il Direttivo del Circolo

d) l’Esecutivo;

e) il Tesoriere;

14. L’Assemblea degli iscritti costituisce il corpo elettorale per la scelta del Direttivo del Circolo

e del suo Segretario. E’ chiamata ad esprimersi per la scelta dei candidati o per argomenti sottoposti

a referendum nei casi previsti dallo Statuto Nazionale o da quello regionale.

15. Il Segretario ed il Direttivo di Circolo vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli

iscritti con le modalità stabilite da un Regolamento regionale, sulla base del Regolamento quadro

approvato dalla Direzione nazionale ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale.

16. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto

previsto dall’articolo 4 comma 14, il Direttivo del Circolo può eleggere un nuovo segretario per la

parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il

Consigliere Anziano convoca il Direttivo del Circolo per una data non successiva a quindici giorni

dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal

segretario provinciale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei componenti

del Direttivo del Circolo, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il Segretario. e per il

Direttivo del Circolo. La data e la convocazione spetta al Segretario provinciale. Nelle more

dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal

Segretario regionale.

17. I due quinti del Direttivo del Circolo possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei

confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei

componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario si procede a nuove elezioni per il

Segretario e per il Direttivo del Circolo.

18. Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente

del Direttivo del Circolo territoriale è riservato ai soli iscritti al Circolo territoriale stesso.

19. Il Segretario del Circolo rappresenta il Partito in ogni sede politica per quanto territorialmente

di competenza.

20. Compete al Segretario del Circolo territoriale, nel rispetto di quanto deciso dal Direttivo del

Circolo, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea

politica del partito e garantirne l’attività.

21. Il Segretario di un Circolo territoriale Comunale, svolge funzioni di raccordo politico amministrativo con i livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo

Consiliare comunale, gli amministratori comunali, con gli altri Partiti a livello comunale, con le

Associazioni ed Enti.

22. Compete inoltre al Segretario di Circolo territoriale comunale l’indizione delle elezioni

primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione

delle primarie di coalizione.

23. Il Segretario di Circolo è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del quale è

stato eletto.

24. Il Segretario di Circolo convoca e presiede l’Assemblea generale di tutti gli iscritti.

L’Assemblea può essere convocata su richiesta di 1/8 dei componenti.

25. Il Segretario del Circolo territoriale ha funzioni di indirizzo politico locale; Il Direttivo del

Circolo territoriale può proporre al Gruppo Consiliare di riferimento istituzionale indirizzi e

raccomandazioni. Sull’esito di questi il Segretario e/o il capogruppo riferiscono al Direttivo

Comunale.

26. Il numero dei componenti il Direttivo del Circolo territoriale non può essere superiore a quella

dei corrispondenti organismi nazionali, regionale e provinciali eletti con metodo proporzionale, in

rispetto della rappresentanza paritaria tra i generi. Se non eletti partecipano al Direttivo, con il solo

diritto di parola: il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio

comunale, nei Comuni in cui sia presente un solo Circolo, o il Presidente e il Capogruppo della

Circoscrizione di riferimento dove queste sono istituite, i componenti le Assemblee nazionale,

regionale, provinciale e comunale che siano iscritti al Circolo.

27. L’Esecutivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive

ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nel rispetto della parità di genere,

alla cui determinazione concorre anche il Segretario. È eletto dal Direttivo del Circolo, su proposta

del Segretario. Ne sono componenti di diritto il Tesoriere, il Segretario dell’Organizzazione

giovanile comunale, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, ove un solo

Circolo insista sul territorio di un intero comune, o il Capogruppo del Partito democratico nel

Consiglio di Circoscrizione, ove istituite.

28. Ogni Circolo territoriale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un

proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dal Coordinamento del Circolo a

maggioranza degli aventi diritto.

29. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche ai

“Circoli di ambiente” ed ai “Circoli tematici”.

30. E’ ammessa l’iscrizione solo ad un Circolo territoriale. Un iscritto ad un Circolo territoriale

può iscriversi anche ad un Circolo di ambiente o “on-line” ed esercita in ciascuno di essi il diritto di

partecipazione alla vita politica interna e di elettorato attivo e passivo per l’ elezioni degli organi,.

All’atto dell’iscrizione, deve essere indicato il Circolo in cui si intende esercitare tutti gli altri diritti

previsti dallo Statuto. Ogni iscritto può modificare la propria opzione e la modica diventa efficace

solo dopo sei mesi dalla comunicazione che va data ai Coordinatori dei Circoli interessati.

Articolo 5

(L’Unione Comunale)

1 L’Unione Comunale esprime la politica unitaria del Partito Democratico nel proprio ambito

territoriale comunale quando sono costituiti più Circoli territoriali.

2 L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.

Ad essa compete la scelta delle candidature di livello comunale, la selezione e la proposta di

quelle di livello sovracomunale. L’Unione Comunale svolge funzioni di coordinamento politico

dei Circoli territoriali e di indirizzo politico programmatico per garantire uniformità nell’azione

negli obiettivi.

3 L’Unione Comunale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio

Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei voti

validi. Sono organi dell’Unione comunale:

a) l’Assemblea comunale;

b) il Segretario dell’Unione Comunale;

c) il Direttivo comunale;

d) l’Esecutivo comunale;

e) il Tesoriere;

4. L’Assemblea Comunale è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di

diritto. Il numero dei componenti elettivi non può essere superiore a quella dei corrispondenti

organismi nazionali, regionale e provinciali eletti con metodo proporzionale, in rispetto della

rappresentanza paritaria tra i generi. Se non eletti partecipano all’ Assemblea, con il solo diritto

di parola: il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio

comunale, nei Comuni in cui sia presente un solo Circolo, o il Presidente e il Capogruppo della

Circoscrizione di riferimento dove queste sono istituite, i componenti le Assemblee nazionale,

regionale, provinciale e comunale che siano iscritti ai Circoli istituiti nel territorio del Comune.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Assemblea.

5. Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente

dell’Assemblea è riservato agli iscritti ai Circoli del territorio di competenza dell’Unione

Comunale.

6. La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto unitamente all’elezione del

Segretario Comunale. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei

Coordinamenti provinciali disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei

seggi tra liste concorrenti, che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario comunale,

in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al

territorio. La componente elettiva deve comunque rispettare la rappresentanza paritaria tra i

generi.

7. L’assemblea dell’Unione comunale può proporre indirizzi al Gruppo consiliare comunale.

Sull’esito di questi il segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’Assemblea comunale.

8. Il Segretario dell’Unione Comunale è eletto, con voto personale, diretto e segreto, contestuale a

quello per l’elezione del Direttivo comunale. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni

Comunali e dei coordinamenti provinciali disciplina tempi e modalità di presentazione delle

candidature e di elezione del segretario.

9. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 5 c. 10, l’Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del

mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il Presidente

dell’Assemblea convoca l’Assemblea per una data non successiva a quindici giorni dalla

presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal

segretario provinciale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei

componenti dell’Assemblea, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il segretario.

L’indizione spetta al Segretario provinciale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le

funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario regionale.

10. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti

del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti

dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per

l’Assemblea e per il segretario

11. Il Segretario dell’Unione Comunale la rappresenta in ogni sede.

12. Compete al Segretario dell’Unione Comunale, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea

Comunale, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la

linea politica del partito e garantirne l’attività.

13. Il Segretario dell’Unione Comunale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i

livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare, gli

amministratori comunali e di circoscrizione, con gli altri Partiti a livello comunale, con

Associazioni ed Enti.

14. Compete inoltre al Segretario dell’Unione Comunale l’indizione delle elezioni primarie

comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle

primarie di coalizione.

15. L’Assemblea dell’Unione Comunale può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare comunale.

Sull’esito di questi documenti il Segretario. e/o il capogruppo riferiscono all’Assemblea

Comunale Nei Comuni ove sono presenti Circoscrizioni, il raccordo con i consiglieri di

Circoscrizione compete ai Segretari dei Circoli del relativo territorio; quella fra i consiglieri

delle diverse Circoscrizioni compete al Segretario dell’Unione Comunale.

16. Il Segretario dell’Unione Comunale è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del

quale è stato eletto.

17. Compete al Segretario dell’Unione Comunale convocare l’Assemblea generale di tutti gli

iscritti.

18. Il Direttivo Comunale è eletto con metodo proporzionale contestualmente al Segretario dall’

Assemblea che ne determina anche il numero dei componenti che non può essere inferiore al 10

per cento e non superiore al 25 per cento dei componenti dell’Assemblea stessa. La sua

composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere.

19. Del Direttivo fanno parte, per funzione, il Segretario che lo convoca e lo presiede, il Tesoriere,

il Segretario dell’Organizzazione giovanile comunale, i Coordinatori dei Circoli territoriali, il

Sindaco, se iscritto, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale.

20. Il Direttivo comunale adempie agli indirizzi dell’Assemblea comunale. Assume a maggioranza

dei presenti le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno e

risoluzioni politiche su proposta del Segretario comunale. Il Direttivo comunale può proporre

indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare comunale . Sull’esito di questi il

Segretario e /o il Capogruppo riferiscono al Direttivo.

21. Il Segretario dell’Unione Comunale può costituire Gruppi di studio e di consultazione,

temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico

amministrativo; i componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte

dell’Assemblea dell’Unione Comunale.

22. L’Esecutivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive e

coadiuva il Segretario nella gestione operativa del partito. E’ composto da un minimo di tre ad

un massimo di cinque membri, nel rispetto della parità di genere, ed è nominato dal Segretario,

che ne dà comunicazione al Direttivo. Ne sono componenti di diritto il Tesoriere, il Segretario

dell’Organizzazione giovanile comunale, il capogruppo del partito democratico in consiglio

comunale.

Articolo 6

(Federazione provinciale)

1. La Federazione provinciale rappresenta la politica del partito nell’ambito di ciascuna

provincia è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Ad essa

compete la scelta delle candidature relative al proprio livello territoriale, alla selezione e proposta di

quelle di livello sovra provinciale. Gli Organi dell’Unione provinciale, secondo le funzioni

attribuite dallo Statuto regionale, svolgono funzioni di coordinamento politico e di indirizzo politico

programmatico dei Circoli territoriali e delle Unioni Comunali.

2. L’Unione provinciale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un propri

Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza degli aventi

diritto. Tale Regolamento deve in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza

del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio. Gli organismi dirigenti dell’ Unione

provinciale sono:

a) l’Assemblea provinciale,

b) il Segretario Provinciale,

c) la Direzione Provinciale

d) l’Esecutivo Provinciale,

e) il Tesoriere,

f) La Commissione provinciale di garanzia.

3 Il Partito Democratico delle Marche – Unione regionale delle Marche è articolato in cinque

unioni provinciali, ai quali afferiscono i comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno,

Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

Articolo 7

(L’Assemblea provinciale)

1 L’Assemblea provinciale è l’Organo di indirizzo politico del partito Democratico della

provincia. L’Assemblea provinciale è competente per la scelta delle candidature di propria

competenza territoriale ed alla selezione e proposta di quelle di livello sovracomunale, fermo

rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo

rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo

politico. L’Assemblea può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare provinciale; sull’esito di

questi documenti il Segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’ Assemblea stessa.

2 L’Assemblea è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto. I

membri elettivi sono in ragione di uno ogni cinquemila abitanti. Se non eletti, fanno parte di

diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, gli

Assessori regionali, residenti nella provincia, il Presidente della Provincia, i Consiglieri

provinciali, iscritti al Partito Democratico, i componenti le assemblee nazionale e regionale del

Partito Democratico che siano residenti nella provincia.

3 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Assemblea. I componenti di diritto

fanno parte dell’Assemblea per la durata del loro incarico, al termine del quale decadono

automaticamente.

4 La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto, unitamente all’elezione del

Segretario provinciale. Il Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei

coordinamenti provinciali, deliberato sulla base del Regolamento quadro approvato dalla

Direzione nazionale, ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale, disciplina i tempi, le

modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in

collegamento ai candidati a segretario provinciale in modo da garantire un’adeguata

rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio.

5 L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con le norme del Codice Etico e

con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata

la convocazione delle elezioni.

6 L’Assemblea provinciale ha competenza in materia di indirizzo della politica dell’ambito

territoriale, che esprime attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le

modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso

commissioni permanenti o temporanee. L’Assemblea può proporre indirizzi e raccomandazioni

al gruppo consiliare provinciale; sull’esito di questi il segretario e /o il capogruppo riferiscono

all’Assemblea stessa. L’Assemblea provinciale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del

presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea

a maggioranza dei voti validi. All’interno del Regolamento deve essere in ogni caso tutelata la

pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello

scrutinio.

7 L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in

via straordinaria deve essere convocata se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 8

(Il Segretario provinciale)

1 Il segretario provinciale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del

programma approvato al momento della sua elezione e di quelli poi espressi dai competenti

Organi del Partito.

2 Il mandato del segretario territoriale ha una durata di quattro anni; il segretario è rieleggibile una

sola volta.

3 Il Segretario provinciale è eletto con voto personale, diretto e segreto contestuale a quello per

l’elezione dell’Assemblea provinciale.

4 L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti del Codice Etico e con

quelli di iscrizione, presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la

convocazione delle elezioni.

5 I candidati a Segretario provinciale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e

possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono il programma ed ottengano

l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.

6 Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto

dall’articolo 8 comma 7, l’Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del

mandato con la maggioranza dei suoi componenti. A questo fine il Presidente dell’Assemblea

convoca la stessa per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle

dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal segretario regionale. Nel caso

in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della maggioranza dei componenti, si procede

entro quindici giorni a nuove elezioni per il segretario e per l’assemblea. La data e la

convocazione spettano al Segretario regionale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le

funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario nazionale.

7 I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti

del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti

dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea

e per il segretario.

8 Compete al Segretario Provinciale l’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto

e, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea Provinciale, nonché di quanto stabilito dagli

organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività.

9 Il Segretario Provinciale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli

regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare, gli amministratori

provinciali, con gli altri Partiti a livello provinciale, con Associazioni ed Enti.

10 Compete inoltre al Segretario Provinciale l’indizione delle elezioni primarie provinciali e,

unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di

coalizione.

11 Il Segretario Provinciale convoca l’Assemblea generale di tutti gli iscritti ed indice i referendum

nei casi previsti dallo Statuto.

Articolo 9

(La Direzione provinciale)

1. La Direzione provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea provinciale

ed è organo d’indirizzo politico.

2. La Direzione Provinciale è composto da 24 membri eletti dall’Assemblea con metodo proporzionale

e dai componenti di diritto di cui al successivo comma. La sua composizione deve garantire la pari

rappresentanza di genere.

3. Della Direzione fanno parte, per funzione, oltre al Segretario che la convoca e la presiede, il

Tesoriere, il Responsabile organizzativo, il Presidente della Provincia se iscritto il capogruppo PD in

consiglio provinciale e il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale.

4. La Direzione provinciale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire

una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e

proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a

carattere politico programmatico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie

determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua

funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri

dell’Esecutivo. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento

degli organi provinciali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da

parte delle Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali.

5 La Direzione provinciale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare

provinciale . Sull’esito di questi il Segretario e /o il Capogruppo riferiscono alla Direzione.

Articolo 10

(L’Esecutivo provinciale)

1 L’Esecutivo provinciale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

2 La composizione dell’ ’Esecutivo provinciale non può essere superiore a quella del corrispondente

organismo nazionale e regionale. L’Esecutivo deve rispettare la parità di genere ed è nominato dal

Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il

Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo, dandone motivata comunicazione

all’Assemblea.

3 L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

4 Partecipano alle riunioni dell’Esecutivo il Tesoriere, il Responsabile organizzativo e il Capogruppo

del PD in provincia e gli eventuali invitati dal Segretario provinciale

Articolo 11

(Gruppi di studio e di consultazione)

1 Il Segretario Provinciale può costituire “Gruppi di studio e di consultazione”, temporanei o

permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti

possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea provinciale.

Articolo 12

(Coordinamenti territoriali di Zona)

1 Ogni Assemblea provinciale deve approvare la costituzione di Coordinamenti territoriali di una Zona

Territoriale Omogenea con funzioni di raccordo territoriale delle iniziative, costituiti da: segretari di

circolo, sindaci del Pd, i capogruppo nei Consigli comunali, parlamentari, consiglieri regionali e

provinciali iscritti nel rispettivo territorio. Il Coordinamento territoriale Zona elegge al proprio

interno un Coordinatore. Alle riunioni del Coordinamento di Zona partecipa il Segretario Provinciale

o suo delegato.

Articolo 13

(Assemblea dei Segretari dei Circoli e Segretari delle Unioni Comunali)

1 Almeno tre volte all’anno il Segretario Provinciale riunisce tutti i Segretari dei Circoli ed i Segretari

delle Unioni Comunali per discutere della situazione politica locale nonché su questioni, problemi e

scelte politiche che riguardino l’intero territorio. Dell’esito dell’Assemblea che è convocata e

presieduta dal Segretario Provinciale, ne viene data comunicazione all’Assemblea provinciale, nella

prima seduta utile.

Articolo 14

(La Commissione provinciale di garanzia)

1 La Commissione provinciale di garanzia è eletta dai membri dell’Assemblea nel corso della riunione

di insediamento con il metodo del voto limitato ed è formata da un numero di componenti dispari

compreso tra 5 e 7 nel rispetto della rappresentanza di genere. La Commissione provinciale di

garanzia elegge al suo interno un Presidente.

2 Per le attribuzioni della Commissione provinciale di garanzia, la sua durata in carica, le modalità di

elezione, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa

riferimento agli articoli 45 e 46 dello Statuto Nazionale.

Articolo 15

(La Conferenza dei Segretari provinciali)

1 La conferenza dei segretari provinciali è un organo di rappresentanza federale del partito, di

coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. E’ presieduta e convocata dal

Segretario regionale, che ne decide l’ordine del giorno. La Conferenza dei segretari provinciali può

essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta motivata almeno tre segretari provinciali.

Articolo 16

(L’Unione regionale)

1 L’Unione regionale delle Marche del Partito Democratico è una struttura federale articolata sul

territorio nei cinque Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 6 del presente Statuto.

2 L’Unione Regionale rappresenta l’unitarietà della politica del Partito Democratico nella regione

Marche e nel rapporto con i livelli nazionali e ne elabora l’indirizzo politico e programmatico.

3 Gli organi provinciali e comunali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e

finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla competenza degli organi

regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale. Sono

Organi del partito a livello regionale:

a) l’Assemblea regionale.

b) il Segretario regionale,

c) La Direzione regionale

d) l’Esecutivo regionale,

e) il Tesoriere,

f) la Commissione regionale di garanzia.

Articolo 17

(Il Segretario regionale)

1. Il segretario regionale rappresenta il Partito democratico delle Marche, ne esprime l’indirizzo politico

sulla base della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione.

2. Il mandato del segretario regionale ha una durata di quattro anni; il segretario è rieleggibile una sola

volta.

3. I regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, insieme alla Commissione

regionale per il Congresso, sono approvati dall’Assemblea regionale sulla base del Regolamento

quadro approvato dalla Direzione nazionale, ai sensi dell’art. 21, comma 10, dello Statuto nazionale.

In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Assemblea regionale, i

regolamenti e la commissione sono eletti dalla Direzione regionale.

4. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, come previsto dallo Statuto

nazionale, l’Assemblea regionale, all’atto di indizione del congresso e dell’approvazione del

Regolamento per l’elezione degli organismi dirigenti regionali, opta di volta in volta se eleggere il

Segretario regionale con le primarie aperte agli elettori ovvero con i soli iscritti.

5. I candidati a segretario regionale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e

possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono il programma ed ottengano

l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.

6. Ogni Provincia costituisce Collegio elettorale. In ogni Collegio elettorale possono essere presentate

una o più liste collegate ad un candidato alla segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in

regola con i requisiti del Codice Etico e con quelli di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla

data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.

7. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal

comma 10, l’Assemblea può eleggere con la maggioranza dei suoi componenti. un nuovo segretario

per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea stessa.

A questo fine il presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla

presentazione delle dimissioni.

8. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a

nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.

9. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del

Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti

dell’Assemblea.

10. Se l’assemblea sfiducia il segretario, a norma dell’art. 15 comma 9 dello Statuto Nazionale, si

procede a nuove elezioni per l’assemblea stessa e per il Segretario.

Articolo 18

(L’Assemblea regionale)

1. L’assemblea regionale è composta, con un indice di proporzionalità costruito per il 50% sulla base

degli abitanti risultanti dall’ultimo censimento e per il 50% dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal

Partito Democratico alle ultime Elezioni per la Camera dei Deputati, da 80 persone elette

contestualmente all’elezione del segretario regionale e per la durata del loro incarico, se non eletti

senza diritto di voto, dai componenti, “per funzione” che sono: i Segretari provinciali, i Parlamentari

eletti nella Circoscrizione delle Marche, il Presidente della Regione ed i Presidenti di Provincia ed i

Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia iscritti al Partito Democratico, i Consiglieri e gli

Assessori Regionali iscritti al Partito Democratico, i componenti dell’Assemblea Nazionale, i

Componenti regionali della Commissione per il Congresso, il Presidente della Commissione di

Garanzia, il Tesoriere, il Responsabile organizzativo, la Responsabile della Conferenza regionale

Donne democratiche ed il Segretario dell’organizzazione giovanile.

2. La componente elettiva dell’Assemblea è eletta unitamente all’elezione del segretario regionale. Il

Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale disciplina i tempi, le modalità

di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai

candidati a segretario regionale in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo

politico del partito ed al territorio.

3. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo

della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti

regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei

coordinamenti territoriali.

4. L’assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini

del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento di organizzazione sia

attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Essa svolge la sua

funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario. Il Regolamento è

approvato dall’assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti dei suoi

componenti.

5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto o, per acclamazione, il proprio Presidente; nel caso in cui

nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla

maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di

ballottaggio tra i due candidati più votati.

6. Il Presidente dell’Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato assembleare e può

nominare un ufficio di presidenza composto al massimo di cinque membri che lo coadiuva

nell’esercizio delle sue funzioni.

7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via

straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiede almeno un quinto dei suoi

componenti.

Articolo 19

(La Direzione regionale)

1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea regionale ed è

organo d’indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni

attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di

controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’Esecutivo.

2. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi

regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle

Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali.

3. La Direzione regionale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare

regionale. Sull’esito di questi il Segretario e /o il presidente del gruppo riferiscono alla Direzione.

4. La Direzione regionale è composta da 30 membri eletti dall’Assemblea, con metodo proporzionale.

La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere e dai “membri per funzione” che

ne fanno parte per la sola durata del loro incarico. Il Segretario regionale può chiamarne a farne parte,

con diritto di voto, quattro personalità della realtà marchigiana.

5. Fanno inoltre parte “per funzione” della Direzione regionale: Il Segretario regionale, il Tesoriere

regionale, il Responsabile organizzativo, i Segretari provinciali, il Segretario dell’organizzazione

giovanile, la Portavoce della Conferenza femminile , il Presidente della Regione se iscritto al Partito

Democratico, il Presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, i Presidenti di

Provincia iscritti al Partito Democratico.

6. La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire

una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e

proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a

carattere politico programmatico.

7. Alle riunioni della Direzione partecipano altresì le persone invitate dal Segretario regionale in

relazione agli argomenti da trattare.

Articolo 20

(L’Esecutivo regionale)

1. L’Esecutivo regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

2. L’Esecutivo regionale è composto da non più di 10 membri, nel rispetto della parità di genere,

nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla

elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo, dandone motivata

comunicazione all’Assemblea.

3. L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

4. Partecipano alle riunioni dell’Esecutivo il Tesoriere, il Responsabile organizzativo e il Presidente del

Gruppo PD dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche.

Articolo 21

(Assemblea dei Sindaci- amministratori locali)

1. L’Assemblea regionale dei Sindaci è il luogo del confronto e del coordinamento degli amministratori

locali, in vigenza di mandato elettorale, iscritti o sostenuti dal Partito, purché non iscritti ad altro

partito o movimento politico.

2. L’Assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che deve essere iscritto al Partito

Democratico, nonché di un proprio Regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le

modalità di funzionamento.

3. L’Assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci, uno per federazione provinciale, i quali, insieme

al Coordinatore, sono componenti di diritto della Direzione Regionale. Il Coordinatore è altresì

componente di diritto della Segreteria Regionale.

Articolo 22

(Gruppi di studio e di consultazione)

1. Il Segretario regionale può costituire Gruppi di studio e di consultazione, temporanei o permanenti,

per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti possono

essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea regionale.

Articolo 23

(Rete dei Volontari)

1. Il Partito Democratico promuove la Rete dei Volontari Democratici per la tutela dei beni comuni che

permettono l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare

nell’interesse generale e in particolare delle generazioni future. La rete dei Volontari Democratici si

organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori

dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d’azione e

mobilitazione. Su proposta del Segretario nazionale viene attivato un coordinamento nazionale e

indicato un responsabile di progetto.

Articolo 24

(Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi)

1. I poteri sostitutivi attribuiti al Segretario nazionale sono attribuiti analogamente, nei confronti dei

Circoli, al Segretario regionale, sentito il Segretario della Federazione territorialmente competente,

con la medesima procedura prevista all’art. 23, comma 1, dello Statuto nazionale. In questo caso il

parere è espresso dalla Commissione regionale di Garanzia.

2. La sospensione, la revoca o il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla

Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni

dall’adozione del provvedimento.

3. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in

caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo,

in caso di revoca.

4. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli possono essere assunti anche per grave

dissesto finanziario.

5. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la

medesima procedura prevista al comma 1 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo

commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

6. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il Segretario promuove verifiche e, ove lo

ritenga necessario, sentito il parere della Commissione regionale di Garanzia, nomina commissari ad

acta per la redazione delle anagrafi dei singoli Circoli o delle Unioni comunali.

CAPO IV - Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 25

(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)

1. I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle

primarie di coalizione.

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze

politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della

Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce

le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature

e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla

presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di

svolgimento delle operazioni di voto.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro

candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti

dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli

iscritti nel relativo ambito territoriale.

4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la

decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato

comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del

livello territoriale corrispondente.

5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Regione può essere avanzata

con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,

ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito

territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Regione uscenti, al

termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate

eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei

componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli

iscritti.

6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e

Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.

7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal

Regolamento, di cui al comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di

selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.

8. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei

capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo

politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del livello territoriale competente di

riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle

candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a

riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

Articolo 26

(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo

delle primarie. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle

candidature a consigliere regionale è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla

Direzione regionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.

2. Il Regolamento, sopra citato, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei

candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;

b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;

c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;

d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai

diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;

g) la pubblicità della procedura di selezione.

3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione regionale entro tre mesi dalla scadenza della

presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del

relativo decreto. Tale Regolamento:

a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per

selezionarle;

b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico,

all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;

c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che

esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e

inappellabile.

CAPO V–Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 27

(Codice etico)

1 Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere

candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone

che risultino escluse sulla base del Codice etico.

Articolo 28

(Codice di autoregolamentazione)

1. Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni livello, devono dichiarare di essere

candidabili secondo le condizioni previste dal “Codice di autoregolamentazione delle candidature”

approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia.

2. Avverso all’esclusione decisa per le ragioni di cui al primo periodo, il candidato escluso può proporre

ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia che provvede a esprimersi con tempestività. Gli

organismi deputati alla composizione delle liste si impegnano a pubblicizzare anche online le

proposte di candidature prima della presentazione formale delle liste, per consentire la massima

informazione e la possibilità di segnalare comportamenti non compatibili coi principi e i valori del

Partito Democratico.

3. Non possono essere candidati nelle Liste del Partito Democratico ad organi elettivi collegiali di

nessun livello né ad elezioni primarie o alle ampie forme di consultazioni per la scelta di candidati

per incarichi istituzionali coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi previsti dal

Regolamento Finanziario regionale, provinciale o comunale.

Articolo 29

( Incandidabilità e incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le

segreterie.

2. a) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario

regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di

provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.

b) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario

provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i

consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle

città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a

cinquantamila abitanti.

c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali

per le quali è prevista l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.

d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i

comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

3. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione

elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede

l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.

4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte

di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale

equivalente.

5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea

elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle

cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le

cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al

livello territoriale corrispondente all’incarico principale.

6. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di

quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento

dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del

partito del livello provinciale corrispondente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 sono inderogabili. Eventuali deroghe alla disposizione di cui al

comma 1 devono essere deliberate dalla Direzione del livello territoriale per il quale la deroga viene

richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Eventuali deroghe

alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una richiesta che evidenzi in maniera analitica il

contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della

capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare all’attività del Partito

Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione.

9. Per quanto attiene alle incandidabilità e incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale

e locale, si applicano le previsioni di cui all’art. 28, commi 2, 3 e 4, dello Statuto nazionale.

Articolo 30

(Doveri degli eletti)

1) Per gli eletti a livello regionale e locale si applica l’art. 29 dello Statuto nazionale.

CAPO VI –Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 31

(Forum tematici e forme di interazione tramite il web)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la

formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione

di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica

del Partito Democratico.

2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino,

vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito.

3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito

Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini

e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno

immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via

telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.

4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o

deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente

comma 4.

6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in

forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente

utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie

posizioni politiche.

7. Il Partito Democratico sviluppa in modo originale e unitario il proprio radicamento sociale e

territoriale attraverso i circoli territoriali e tematici, i circoli online e Punti PD, e utilizza anche gli

strumenti digitali per realizzare le finalità indicate nel presente Statuto. Il Partito Democratico

riconosce le potenzialità che le reti digitali offrono per la partecipazione dei cittadini alla vita

pubblica, consapevole dei rischi e delle opportunità che l’avvento della società digitale pone e si

organizza per contrastare ogni forma di falsificazione e distorsione della realtà, anche mediante

l’attività di un ufficio legale nazionale. Il Partito Democratico promuove una piattaforma deliberativa

on-line per l’analisi, il confronto, l’informazione, la partecipazione e la decisione, ovvero per la fase

della discussione e del dialogo che precede e accompagna le decisioni assunte dagli organi

rappresentativi e di direzione del partito. La piattaforma è aperta a iscritti ed elettori, secondo un

apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale che ne disciplina il funzionamento.

Attraverso tale piattaforma il Partito Democratico intende rivolgersi, con adeguati strumenti, alle

donne e agli uomini che partecipano al dibattito politico e alla vita pubblica mediante l’utilizzo dei

più diffusi social media. La piattaforma digitale PD costituisce anche strumento essenziale di

coordinamento e attivazione degli iscritti e dei circoli PD sul territorio, nonché di interazione con tutti

gli elettori. Essa sviluppa le proprie funzioni attraverso il sito istituzionale e l’applicazione ufficiale

del partito. Gli elettori e gli iscritti, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi

che regolano la gestione dei dati personali, potranno:

a) avanzare idee e contributi e segnalare temi;

b) verificare la attività del partito e degli eletti nelle istituzioni;

c) approfondire temi di particolare rilevanza grazie all’accesso costante a studi e analisi;

d) aderire alle campagne di azione e mobilitazione;

e) diffondere le attività del partito.

8. Gli elettori, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la

gestione dei dati personali, potranno chiedere l’adesione al Partito Democratico e partecipare alle

scelte politiche.

9. La Piattaforma è lo strumento esclusivo per costituire l’Albo degli iscritti e l’Albo degli elettori

secondo le norme vigenti per la tutela della privacy e per l’acquisizione, utilizzo conservazione e

cancellazione dei dati in essi contenuti.

10. La Piattaforma aggrega e promuove la rete degli Attivisti Democratici coordinandone le

azioni e supportandone l’iniziativa. Il Segretario Nazionale indica un Responsabile Nazionale per la

realizzazione e la direzione di tale progetto. La Direzione approva su proposta di quest’ultimo la

“Carta digitale dei democratici”. I dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie

attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del Partito.

11. I Forum tematici sono declinati sul livello regionale e provinciale con apposito regolamento

approvato dalla Direzione regionale sulle linee guida previste dal regolamento nazionale.

Articolo 31

(Conferenza permanente delle donne democratiche)

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne

condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del

pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte

programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da

un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi

aderiscono.

Articolo 32

(Commissioni regionali)

1 L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può

istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e

proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a

carattere politico-programmatico.

Articolo 33

(Conferenza programmatica annuale)

1 Ogni anno l’Assemblea regionale del Partito Democratico delle Marche indice una Conferenza

programmatica su temi determinati proposti dal segretario regionale sentita la Direzione regionale.

2 Sui temi prescelti il segretario regionale, sentita la Direzione, presenta brevi documenti da porre alla

base della discussione in tutte i livelli del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori. Le

Assemblee comunali e provinciali che discutono i temi oggetto della Conferenza possono approvare

specifiche risoluzioni.

3 L’Assemblea regionale per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto

del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee provinciali.

Articolo 34

(Referendum)

1 Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche

di essenziale importanza per l’azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento

approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la

decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.

2 E’ indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il segretario regionale e la Direzione regionale

con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti

l’Assemblea regionale o tre Assemblee provinciali con il voto favorevole in ciascuna di esse di

almeno il trenta per cento dei componenti.

3 La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la

natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l’apertura a tutti gli elettori o soltanto agli

iscritti.

4 Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere favorevole di

legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento

per il Referendum approvato dall’Assemblea regionale.

5 La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente

espressi.

6 Le norme dello Statuto e dei suoi Regolamenti attuativi non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 35

(Formazione politica)

1 Il Partito Democratico delle Marche promuove attività culturali per la formazione politica degli

elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.

2 A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università,

Fondazioni ed Associazioni. Il Partito Democratico delle Marche può inoltre avvalersi di scuole

indipendenti di cultura politica riconosciute dal Partito stesso che garantiscano la libertà di opinione,

l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati

standard di qualità dell’offerta formativa.

Articolo 36

(Fondazioni, Associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)

1 Il Partito Democratico delle Marche, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce

rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed atri istituti a carattere politico-culturale e

senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si

realizzano per ambiti territoriali con deliberazioni delle rispettive Assemblee di Partito e con

associazioni, fondazioni ed istituzioni che rendano pubblicano i propri statuti, organi sociali e bilanci

e non comportano alcun vincolo reciproco.

2 Il Partito Democratico delle Marche riconosce tali Fondazioni, Associazioni ed Istituti quali strumenti

di confronto della società nelle sue forme organizzate.

3 Il Partito Democratico delle Marche nel rispetto dell’autonomia di questi momenti di incontro e di

dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse e si pone quale soggetto interlocutore

delle medesime, ricocendo che pur nella loro parzialità possono concorrere all’elaborazione

dell’indirizzo politico-programmatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli

Organi di partito di natura assembleare e monocratica secondo lo Statuto Nazionale e quello

regionale.

Articolo 37

(Organizzazione Giovanile)

1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani

alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce

la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita

istituzionale del Paese.

2. Il Partito Democratico riconosce i Giovani Democratici quale organizzazione di riferimento con un

proprio Statuto e propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue

attività. L’iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo

esplicita diversa richiesta. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni sono

anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplica indicazione all’atto del tesseramento.

3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione

dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito sono

regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata allo Statuto nazionale.

CAPO VII –Principi della gestione finanziaria

Articolo 38

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei suoi componenti su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i

requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata

attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.

3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina

un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea regionale.

4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.

5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e

finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione,

assicurandone l’equilibrio finanziario.

6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle

proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi

compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.

Articolo 39

(Collegio sindacale)

1. L’Assemblea regionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il

Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono

essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci

delle società per azioni bancarie.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto

compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 40

(Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche

del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote

di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle

campagne di autofinanziamento.

Articolo 41

(Federalismo delle risorse)

1. La struttura organizzativa regionale e le articolazioni territoriali del PD Marche hanno una propria

autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei

rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre

articolazioni.

2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i

proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento

a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli

è stabilita dal Regolamento finanziario regionale in coerenza con i principi contenuti nel

Regolamento finanziario nazionale.

Articolo 42

(Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in

conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale,

dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio

consuntivo è approvato dalla Direzione regionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi,

entro il 15 giugno.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio

preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della

Direzione regionale entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni

dalla sua approvazione da parte della Direzione regionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale

emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 45 e al verbale di approvazione della

Direzione regionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del

sito internet del Partito Democratico, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché

ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Partito si ispira.

4. Il Partito Democratico delle Marche si dota di un proprio Report di sostenibilità secondo le linee

guida internazionali del GRI – Global Reporting Initiative e prendendo a riferimento gli obiettivi di

sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).

Articolo 43

(Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i

rapporti con le strutture provinciali e comunali, l’eventuale contributo straordinario in aggiunta al

costo della tessera definito dalla Direzione nazionale e il sostegno finanziario degli eletti alle attività

politiche del Partito Democratico.

Articolo 44

(Comitato di tesoreria)

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede.

Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione regionale nella prima seduta successiva al rinnovo

dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea regionale nel rispetto della rappresentanza di

genere, tra persone che presentino i requisiti di onorabilità richiesti dall’ordinamento nazionale per

svolgere l’incarico di revisore, e una professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le

funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e

verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse

finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo

redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione regionale per

l’approvazione.

3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto

per un mandato.

Articolo 45

(Controllo contabile)

1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della

contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio

di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia

conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio

sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione

viene nominata dalla Segreteria regionale.

CAPO VIII –Procedure e organi di garanzia

Articolo 46

(Commissione regionale di garanzia)

1. La Commissione regionale di Garanzia è formata da nove componenti, nel rispetto della parità di

genere.

2. Si richiamano espressamente gli articoli 45, 36, 47, 48 e 49 dello Statuto nazionale.

Articolo 47

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1 Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della

riservatezza dei dati personali, disciplina:

a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come

dell’Anagrafe degli iscritti;

b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da

parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei

candidati del Partito;

c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza

sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle

inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze

nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la

trasparenza delle sue attività.

Articolo 48

(Revisioni dello Statuto regionale e dei Regolamenti)

1. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno 20 (venti)

componenti l’Assemblea regionale.

2. Le modifiche allo Statuto regionale vanno sottoposte all’esame della Commissione nazionale di

Garanzia.

Articolo 49

(Attuazione dello Statuto)

1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di

difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti provinciali.

CAPO IX–Norme transitorie e finali

Articolo 50

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione regionale adotta i Regolamenti ad essa

demandati.

Articolo 51

(Adeguamenti Statuti provinciali)

1. Entro due mesi dall’approvazione delle modifiche statutarie regionali le Assemblee provinciali

provvedono all’adeguamento dei rispettivi Statuti, in coerenza che le modifiche apportate

dall’Assemblea regionale, previo conferma della Commissione di Garanzia. Decorso il periodo dei 30

(trenta) giorni le norme incompatibili non sono comunque applicabili e si applicano direttamente le

norme dello Statuto nazionale e regionale.

PD Marche
P.zza Stamira n. 5 Ancona 60122
Tel. (+39) 071 2073510

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