Statuto del Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLE MARCHE
Approvato in data dal Commissario regionale con i poteri propri dell’Assemblea regionale e in ottemperanza della delibera della Commissiona nazionale di Garanzia n. 18_2022 del 29 aprile 2022
CAPO I - Valori e principi
Articolo 1
(Preambolo)
1. Il Partito democratico delle Marche è stato costituito il 14 Ottobre 2007, con un atto di
partecipazione al voto di 106.053 cittadini nelle primarie per l’elezione del segretario e
dell’assemblea costituente regionale.
2. Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell’Art.
3 della Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Il Partito Democratico è un partito federale che promuove e sostiene le autonomie regionali. E’
costituito da elettori ed iscritti e fondato sul principio delle pari opportunità nello spirito degli
articoli 2, 49 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.
4. Il Partito democratico delle Marche è un partito federale entro l’unità del Partito Democratico
Nazionale costituito sulla base dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei Valori, nel
Codice Etico e dello Statuto Nazionale del Partito Democratico; esso nasce dai principi ispiratori
dei Partiti fondatori, dall’esperienza politica dell’Ulivo e si fonda sull’autonomia politica e
programmatica, solidale e cooperativa dei suoi livelli organizzativi.
5. Le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria del Partito
democratico delle Marche sono definite dal presente Statuto che si applica a tutte le autonomie
territoriali ed alle articolazioni tematiche del partito, agli iscritti ed agli elettori, ai rapporti
intercorrenti fra il Partito ed i soggetti esterni.
6. Il Partito democratico delle Marche riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e doveri loro
attribuiti dallo Statuto Nazionale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che, a qualsiasi titolo,
potrebbero impedirne l’effettivo esercizio.
Articolo 2
(Valori e principi)
Il Partito democratico delle Marche:
1. ispira la sua azione politica ai principi del Trattato dell’Unione Europea, della Costituzione
Italiana, dello Statuto della Regione Marche e difende i valori di libertà, pace, tolleranza, dialogo,
solidarietà e dell’antifascismo; riconosce il principio della laicità e rispetta il pluralismo delle
opzioni culturali, religiose e politiche al suo interno.
2. attua il principio della democrazia paritaria previsto dall’art.51 della Costituzione e promuove la
libertà e il protagonismo delle donne, a cui riconosce il valore insostituibile di fattore di crescita
della società tutta.
3. promuove, nella sua azione politica, il principio di sussidiarietà inteso come criterio di
distribuzione di funzioni tra le formazioni sociali, le Autonomie Locali e lo Stato in una
democrazia che individua, nella “prossimità” dei governanti ai governati, un bene primario.
4. si impegna a promuovere e tutelare la dignità della persona in ogni momento della sua vita
individuale, familiare e comunitaria. Il Partito Democratico delle Marche mette al centro della sua
azione politica la persona, ogni persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e la sua unicità.
5. si impegna a promuovere e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare quelli
civili, all’istruzione, allo studio, alla salute, all’ambiente ed al lavoro in tutte le sue forme:
autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale ed intellettuale.
6. si impegna a rappresentare la società marchigiana, nella sua pluralità, con l’obiettivo di
consolidarne la radicata coesione.
7. si impegna a perseguire tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto ad adeguate
forme di tutela dei lavoratori ed alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro ed a
promuovere un modello di sviluppo socialmente equo, ambientalmente sostenibile e solidale.
8. si impegna a favorire e garantire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale
strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle
imprese.
9. riconosce nella efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della
Pubblica Amministrazione, valori essenziali per garantire servizi ai cittadini.
10. promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica ed associativa
riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di aggregazione sociale, di sussidiarietà e di
miglioramento della qualità della vita.
11. assume come metodo il dialogo politico, la composizione dei conflitti attraverso la libera
maturazione del convincimento, il rifiuto della violenza reale o simbolica, il rispetto della
pluralità e del pluralismo, la responsabilità di scegliere; esso si pone come soggetto politico che
intende ascoltare le necessità, le aspirazioni dei cittadini per tradurli in progetti adeguati alle
nuove sfide locali e globali.
12. favorisce la collaborazione tra le istituzioni; riconosce e valorizza la dimensione comunitaria e
sociale del volontariato, del no-profit e del terzo settore.
13. si impegna a favorire la formazione permanente anche al fine dell’inserimento nella società e nel
lavoro delle persone diversamente abili, a realizzare le condizioni che favoriscono la coesione
sociale, l’aiuto reciproco, l’interscambio, il mutuo riconoscimento ed a promuovere una società
che sappia sia affrontare i bisogni creati dalle emergenze e dalle marginalità sia valorizzare e
sviluppare le attitudini di ciascuna persona.
14. si impegna affinché i diritti di cittadinanza possano coniugare sempre meglio le ragioni
dell’uguaglianza con quelle della differenza fra le persone riconoscendo pari dignità a tutte le
condizioni personali quali il genere, l’età, lo stato sociale ed economico, le convinzioni religiose,
le disabilità, l’orientamento sessuale e l’origine etnica.
15. si impegna a promuovere un rapporto inscindibile tra sviluppo economico e qualità della vita che
ponga la sua base sulla formazione e sulle conoscenze, che sappia rispondere a bisogni e diritti
primari come quelli della salute, del lavoro, della socializzazione e che si concretizzi in un
welfare inclusivo e solidale per mantenere salda la cultura delle relazioni, patrimonio del popolo
marchigiano.
16. intende creare le condizioni materiali e relazionali indispensabili perché il merito possa emergere
attraverso la valorizzazione delle capacità personali, a partire dal modo della scuola. Promuove i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori,
degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della comunità.
17. riconosce la specificità delle aree montane e promuove politiche di intervento e di riequilibrio per
assicurare un’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro ed adeguate
condizioni di vita.
18. riconosce, inoltre, la specificità delle aree parco e di quelle sottoposte a tutela naturalistica e
paesaggistica. Ne promuove la salvaguardia e ne valorizza le potenzialità per una crescita
sostenibile, fondata sulle attività che, anche attraverso processi innovativi, favoriscono il recupero
dell’identità e delle tradizioni del territorio.
19. riconosce come un grande valore l’attività delle comunità dei marchigiani nel Mondo e ne
promuove i legami culturali, affettivi ed economici con la regione.
20. considera la governabilità ad ogni livello istituzionale una condizione fondamentale per il
rafforzamento della democrazia. Reputa la responsabilità della decisione come momento
conclusivo ed irrinunciabile di ogni processo di partecipazione e di confronto democratico.
21. considera la politica un servizio verso gli altri, un valore l’indipendenza degli Amministratori ed
il loro impegno a tradurre nei livelli di governo gli impegni assunti con gli elettori e con il Partito
che li ha candidati.
22. Gli amministratori e i dirigenti del Partito democratico delle Marche conformano la loro azione
alle norme comportamentali previste dal Codice etico, attenendosi ai principi in esso previsti in
materia di responsabilità personale e di autonomia della politica.
CAPO II - I soggetti fondamentali della vita democratica del partito
Articolo 3
(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)
1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini
del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e
gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e
cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di
permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente
Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte
oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le
persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti
in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non
iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di
sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli
elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
a. partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta
del Segretario e dell’Assemblea, qualora, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del
presente Statuto, l’Assemblea regionale deliberi di eleggere il Segretario e
l’Assemblea con le primarie.
b. partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle
principali cariche istituzionali;
c. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d. prendere parte a Forum tematici;
e. votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre
forme di consultazione;
f. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g. prendere parte alle assemblee dei circoli;
h. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si
ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro
attribuiti.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
a. partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli inferiori a
quello nazionale.
b. essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi
carica istituzionale elettiva;
c. votare nei referendum riservati agli iscritti;
d. partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita
interna del partito;
g. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e
sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli
elettori;
h. candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi
istituzionali.
i. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si
ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice Etico.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
a. concorrere alla scelta dell’indirizzo politico e programmatico del partito attraverso
la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e
confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le
procedure di elezione del Segretario Nazionale e dell’Assemblea nazionale;
b. favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui
sono inseriti;
c. sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
d. aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano
parte;
e. essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione
nell’Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
1. partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
2. contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di
iscrizione;
3. favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a
tutti gli elettori;
4. rispettare lo Statuto e il Codice Etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni
previste.
8. L’iscrizione al partito, così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici, sono
effettuate individualmente dalle persone fisiche, a partire dal compimento del sedicesimo anno di
età e possono essere effettuate anche per via telematica.
9. Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti,
all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, non
possono essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD.
10. Le persone fisiche registrate nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori che, in
occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle
candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD,
vengono escluse e non sono più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo,
nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e delle elettrici del PD.
CAPO III - La struttura federale del partito
Articolo 4
(Circoli)
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita
del partito. Si distinguono in Circoli territoriali, tematici, di ambiente (in sedi di lavoro o studio),
Circoli on-line e Punti PD costituiti sulla rete ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla
sede di residenza, lavoro o studio. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo
territoriale e ad un Circolo d’ambiente o tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita
politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso
quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
2. Un circolo online si può costituire con l’adesione di almeno dieci iscritti ovvero da almeno tre
persone espressione del medesimo luogo di residenza, studio o di lavoro per i Punti PD. La
richiesta di avvio del circolo on line o di un Punto PD deve essere presentata formalmente al
Responsabile organizzazione nazionale su apposito form presente sul sito. Il Responsabile
organizzazione nazionale entro venti giorni risponde alla richiesta e conferma l’avvio delle
attività. Gli aderenti al circolo on line o al Punto PD votano un portavoce, responsabile di tutte le
attività del circolo. Per l’esercizio degli altri “propri diritti” la partecipazione al voto degli
aderenti ai circoli on line deve essere garantita fisicamente presso il circolo più vicina alla
residenza dei singoli iscritti. Il Responsabile organizzazione propone al voto della Direzione
nazionale uno specifico regolamento che disciplini le modalità di funzionamento dei circoli online
e dei Punti PD.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
4. L’iscrizione ai Circoli territoriali è riconosciuta anche agli iscritti residenti al di fuori del territorio
del Circolo di riferimento ma che vi sono domiciliati per ragioni di studio o di lavoro
5. Per le modalità di costituzione dei Circoli on-line e dei Punti PD, il loro funzionamento, gli
organi e le relative modalità di elezione, non previste dal presente Statuto, è adottato un apposito
Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
6. I Circoli territoriali insistono su un intero Comune o su una parte di esso avente almeno 3.000
abitanti. Solo ad essi spetta la rappresentanza territoriale politica per il livello corrispondente.
7. Se in un Comune sono costituiti più Circoli territoriali, si dà vita anche alla costituzione
dell’Unione Comunale.
8. I confini della competenza territoriale di ciascun Circoli nel territorio comunale è stabilita con una
risoluzione dell’assemblea comunale, approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi
diritto. La risoluzione viene presentata dal Segretario dell’Unione comunale o da un numero di
componenti l’assemblea non inferiore al 20 per cento dei suoi componenti.
9. Tra Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è possibile costituire Circoli territoriali
intercomunali.
10. I Circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro, su uno o più luoghi d studio, su uno
o più ambiti di aggregazione e di associazionismo per consentire la discussione e l’elaborazione
di proposte relative a specifiche tematiche. La loro costituzione deve essere proposta da almeno
30 iscritti al Partito Democratico ed è approvata dall’Assemblea provinciale con la maggioranza
degli aventi diritto.
11. I Circoli on-line sono sedi di libera discussione, di partecipazione alla vita pubblica e di
coinvolgimento degli elettori nell’elaborazione di proposte programmatiche.
12. La costituzione ed il funzionamento di nuovi Circoli territoriali, ambientali o on-line è
disciplinata dal regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
13. Gli organismi dirigenti di ogni Circolo sono:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Segretario di Circolo;
c) il Direttivo del Circolo
d) l’Esecutivo;
e) il Tesoriere;
14. L’Assemblea degli iscritti costituisce il corpo elettorale per la scelta del Direttivo del Circolo
e del suo Segretario. E’ chiamata ad esprimersi per la scelta dei candidati o per argomenti sottoposti
a referendum nei casi previsti dallo Statuto Nazionale o da quello regionale.
15. Il Segretario ed il Direttivo di Circolo vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli
iscritti con le modalità stabilite da un Regolamento regionale, sulla base del Regolamento quadro
approvato dalla Direzione nazionale ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale.
16. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 4 comma 14, il Direttivo del Circolo può eleggere un nuovo segretario per la
parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il
Consigliere Anziano convoca il Direttivo del Circolo per una data non successiva a quindici giorni
dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal
segretario provinciale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei componenti
del Direttivo del Circolo, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il Segretario. e per il
Direttivo del Circolo. La data e la convocazione spetta al Segretario provinciale. Nelle more
dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal
Segretario regionale.
17. I due quinti del Direttivo del Circolo possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei
confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario si procede a nuove elezioni per il
Segretario e per il Direttivo del Circolo.
18. Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente
del Direttivo del Circolo territoriale è riservato ai soli iscritti al Circolo territoriale stesso.
19. Il Segretario del Circolo rappresenta il Partito in ogni sede politica per quanto territorialmente
di competenza.
20. Compete al Segretario del Circolo territoriale, nel rispetto di quanto deciso dal Direttivo del
Circolo, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea
politica del partito e garantirne l’attività.
21. Il Segretario di un Circolo territoriale Comunale, svolge funzioni di raccordo politico amministrativo con i livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo
Consiliare comunale, gli amministratori comunali, con gli altri Partiti a livello comunale, con le
Associazioni ed Enti.
22. Compete inoltre al Segretario di Circolo territoriale comunale l’indizione delle elezioni
primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione
delle primarie di coalizione.
23. Il Segretario di Circolo è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del quale è
stato eletto.
24. Il Segretario di Circolo convoca e presiede l’Assemblea generale di tutti gli iscritti.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta di 1/8 dei componenti.
25. Il Segretario del Circolo territoriale ha funzioni di indirizzo politico locale; Il Direttivo del
Circolo territoriale può proporre al Gruppo Consiliare di riferimento istituzionale indirizzi e
raccomandazioni. Sull’esito di questi il Segretario e/o il capogruppo riferiscono al Direttivo
Comunale.
26. Il numero dei componenti il Direttivo del Circolo territoriale non può essere superiore a quella
dei corrispondenti organismi nazionali, regionale e provinciali eletti con metodo proporzionale, in
rispetto della rappresentanza paritaria tra i generi. Se non eletti partecipano al Direttivo, con il solo
diritto di parola: il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio
comunale, nei Comuni in cui sia presente un solo Circolo, o il Presidente e il Capogruppo della
Circoscrizione di riferimento dove queste sono istituite, i componenti le Assemblee nazionale,
regionale, provinciale e comunale che siano iscritti al Circolo.
27. L’Esecutivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive
ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nel rispetto della parità di genere,
alla cui determinazione concorre anche il Segretario. È eletto dal Direttivo del Circolo, su proposta
del Segretario. Ne sono componenti di diritto il Tesoriere, il Segretario dell’Organizzazione
giovanile comunale, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, ove un solo
Circolo insista sul territorio di un intero comune, o il Capogruppo del Partito democratico nel
Consiglio di Circoscrizione, ove istituite.
28. Ogni Circolo territoriale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un
proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dal Coordinamento del Circolo a
maggioranza degli aventi diritto.
29. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche ai
“Circoli di ambiente” ed ai “Circoli tematici”.
30. E’ ammessa l’iscrizione solo ad un Circolo territoriale. Un iscritto ad un Circolo territoriale
può iscriversi anche ad un Circolo di ambiente o “on-line” ed esercita in ciascuno di essi il diritto di
partecipazione alla vita politica interna e di elettorato attivo e passivo per l’ elezioni degli organi,.
All’atto dell’iscrizione, deve essere indicato il Circolo in cui si intende esercitare tutti gli altri diritti
previsti dallo Statuto. Ogni iscritto può modificare la propria opzione e la modica diventa efficace
solo dopo sei mesi dalla comunicazione che va data ai Coordinatori dei Circoli interessati.
Articolo 5
(L’Unione Comunale)
1 L’Unione Comunale esprime la politica unitaria del Partito Democratico nel proprio ambito
territoriale comunale quando sono costituiti più Circoli territoriali.
2 L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
Ad essa compete la scelta delle candidature di livello comunale, la selezione e la proposta di
quelle di livello sovracomunale. L’Unione Comunale svolge funzioni di coordinamento politico
dei Circoli territoriali e di indirizzo politico programmatico per garantire uniformità nell’azione
negli obiettivi.
3 L’Unione Comunale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio
Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei voti
validi. Sono organi dell’Unione comunale:
a) l’Assemblea comunale;
b) il Segretario dell’Unione Comunale;
c) il Direttivo comunale;
d) l’Esecutivo comunale;
e) il Tesoriere;
4. L’Assemblea Comunale è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di
diritto. Il numero dei componenti elettivi non può essere superiore a quella dei corrispondenti
organismi nazionali, regionale e provinciali eletti con metodo proporzionale, in rispetto della
rappresentanza paritaria tra i generi. Se non eletti partecipano all’ Assemblea, con il solo diritto
di parola: il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio
comunale, nei Comuni in cui sia presente un solo Circolo, o il Presidente e il Capogruppo della
Circoscrizione di riferimento dove queste sono istituite, i componenti le Assemblee nazionale,
regionale, provinciale e comunale che siano iscritti ai Circoli istituiti nel territorio del Comune.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Assemblea.
5. Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente
dell’Assemblea è riservato agli iscritti ai Circoli del territorio di competenza dell’Unione
Comunale.
6. La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto unitamente all’elezione del
Segretario Comunale. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei
Coordinamenti provinciali disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei
seggi tra liste concorrenti, che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario comunale,
in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al
territorio. La componente elettiva deve comunque rispettare la rappresentanza paritaria tra i
generi.
7. L’assemblea dell’Unione comunale può proporre indirizzi al Gruppo consiliare comunale.
Sull’esito di questi il segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’Assemblea comunale.
8. Il Segretario dell’Unione Comunale è eletto, con voto personale, diretto e segreto, contestuale a
quello per l’elezione del Direttivo comunale. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni
Comunali e dei coordinamenti provinciali disciplina tempi e modalità di presentazione delle
candidature e di elezione del segretario.
9. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 5 c. 10, l’Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del
mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il Presidente
dell’Assemblea convoca l’Assemblea per una data non successiva a quindici giorni dalla
presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal
segretario provinciale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei
componenti dell’Assemblea, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il segretario.
L’indizione spetta al Segretario provinciale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le
funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario regionale.
10. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti
del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per
l’Assemblea e per il segretario
11. Il Segretario dell’Unione Comunale la rappresenta in ogni sede.
12. Compete al Segretario dell’Unione Comunale, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea
Comunale, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la
linea politica del partito e garantirne l’attività.
13. Il Segretario dell’Unione Comunale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i
livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare, gli
amministratori comunali e di circoscrizione, con gli altri Partiti a livello comunale, con
Associazioni ed Enti.
14. Compete inoltre al Segretario dell’Unione Comunale l’indizione delle elezioni primarie
comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle
primarie di coalizione.
15. L’Assemblea dell’Unione Comunale può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare comunale.
Sull’esito di questi documenti il Segretario. e/o il capogruppo riferiscono all’Assemblea
Comunale Nei Comuni ove sono presenti Circoscrizioni, il raccordo con i consiglieri di
Circoscrizione compete ai Segretari dei Circoli del relativo territorio; quella fra i consiglieri
delle diverse Circoscrizioni compete al Segretario dell’Unione Comunale.
16. Il Segretario dell’Unione Comunale è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del
quale è stato eletto.
17. Compete al Segretario dell’Unione Comunale convocare l’Assemblea generale di tutti gli
iscritti.
18. Il Direttivo Comunale è eletto con metodo proporzionale contestualmente al Segretario dall’
Assemblea che ne determina anche il numero dei componenti che non può essere inferiore al 10
per cento e non superiore al 25 per cento dei componenti dell’Assemblea stessa. La sua
composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere.
19. Del Direttivo fanno parte, per funzione, il Segretario che lo convoca e lo presiede, il Tesoriere,
il Segretario dell’Organizzazione giovanile comunale, i Coordinatori dei Circoli territoriali, il
Sindaco, se iscritto, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale.
20. Il Direttivo comunale adempie agli indirizzi dell’Assemblea comunale. Assume a maggioranza
dei presenti le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno e
risoluzioni politiche su proposta del Segretario comunale. Il Direttivo comunale può proporre
indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare comunale . Sull’esito di questi il
Segretario e /o il Capogruppo riferiscono al Direttivo.
21. Il Segretario dell’Unione Comunale può costituire Gruppi di studio e di consultazione,
temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico
amministrativo; i componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte
dell’Assemblea dell’Unione Comunale.
22. L’Esecutivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive e
coadiuva il Segretario nella gestione operativa del partito. E’ composto da un minimo di tre ad
un massimo di cinque membri, nel rispetto della parità di genere, ed è nominato dal Segretario,
che ne dà comunicazione al Direttivo. Ne sono componenti di diritto il Tesoriere, il Segretario
dell’Organizzazione giovanile comunale, il capogruppo del partito democratico in consiglio
comunale.
Articolo 6
(Federazione provinciale)
1. La Federazione provinciale rappresenta la politica del partito nell’ambito di ciascuna
provincia è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Ad essa
compete la scelta delle candidature relative al proprio livello territoriale, alla selezione e proposta di
quelle di livello sovra provinciale. Gli Organi dell’Unione provinciale, secondo le funzioni
attribuite dallo Statuto regionale, svolgono funzioni di coordinamento politico e di indirizzo politico
programmatico dei Circoli territoriali e delle Unioni Comunali.
2. L’Unione provinciale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un propri
Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza degli aventi
diritto. Tale Regolamento deve in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza
del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio. Gli organismi dirigenti dell’ Unione
provinciale sono:
a) l’Assemblea provinciale,
b) il Segretario Provinciale,
c) la Direzione Provinciale
d) l’Esecutivo Provinciale,
e) il Tesoriere,
f) La Commissione provinciale di garanzia.
3 Il Partito Democratico delle Marche – Unione regionale delle Marche è articolato in cinque
unioni provinciali, ai quali afferiscono i comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
Articolo 7
(L’Assemblea provinciale)
1 L’Assemblea provinciale è l’Organo di indirizzo politico del partito Democratico della
provincia. L’Assemblea provinciale è competente per la scelta delle candidature di propria
competenza territoriale ed alla selezione e proposta di quelle di livello sovracomunale, fermo
rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo
rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo
politico. L’Assemblea può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare provinciale; sull’esito di
questi documenti il Segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’ Assemblea stessa.
2 L’Assemblea è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto. I
membri elettivi sono in ragione di uno ogni cinquemila abitanti. Se non eletti, fanno parte di
diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, gli
Assessori regionali, residenti nella provincia, il Presidente della Provincia, i Consiglieri
provinciali, iscritti al Partito Democratico, i componenti le assemblee nazionale e regionale del
Partito Democratico che siano residenti nella provincia.
3 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Assemblea. I componenti di diritto
fanno parte dell’Assemblea per la durata del loro incarico, al termine del quale decadono
automaticamente.
4 La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto, unitamente all’elezione del
Segretario provinciale. Il Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei
coordinamenti provinciali, deliberato sulla base del Regolamento quadro approvato dalla
Direzione nazionale, ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello Statuto nazionale, disciplina i tempi, le
modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in
collegamento ai candidati a segretario provinciale in modo da garantire un’adeguata
rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio.
5 L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con le norme del Codice Etico e
con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata
la convocazione delle elezioni.
6 L’Assemblea provinciale ha competenza in materia di indirizzo della politica dell’ambito
territoriale, che esprime attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le
modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso
commissioni permanenti o temporanee. L’Assemblea può proporre indirizzi e raccomandazioni
al gruppo consiliare provinciale; sull’esito di questi il segretario e /o il capogruppo riferiscono
all’Assemblea stessa. L’Assemblea provinciale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea
a maggioranza dei voti validi. All’interno del Regolamento deve essere in ogni caso tutelata la
pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello
scrutinio.
7 L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in
via straordinaria deve essere convocata se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
Articolo 8
(Il Segretario provinciale)
1 Il segretario provinciale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del
programma approvato al momento della sua elezione e di quelli poi espressi dai competenti
Organi del Partito.
2 Il mandato del segretario territoriale ha una durata di quattro anni; il segretario è rieleggibile una
sola volta.
3 Il Segretario provinciale è eletto con voto personale, diretto e segreto contestuale a quello per
l’elezione dell’Assemblea provinciale.
4 L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti del Codice Etico e con
quelli di iscrizione, presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la
convocazione delle elezioni.
5 I candidati a Segretario provinciale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e
possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono il programma ed ottengano
l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.
6 Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 8 comma 7, l’Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del
mandato con la maggioranza dei suoi componenti. A questo fine il Presidente dell’Assemblea
convoca la stessa per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle
dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal segretario regionale. Nel caso
in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della maggioranza dei componenti, si procede
entro quindici giorni a nuove elezioni per il segretario e per l’assemblea. La data e la
convocazione spettano al Segretario regionale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le
funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario nazionale.
7 I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti
del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea
e per il segretario.
8 Compete al Segretario Provinciale l’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto
e, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea Provinciale, nonché di quanto stabilito dagli
organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività.
9 Il Segretario Provinciale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli
regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare, gli amministratori
provinciali, con gli altri Partiti a livello provinciale, con Associazioni ed Enti.
10 Compete inoltre al Segretario Provinciale l’indizione delle elezioni primarie provinciali e,
unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di
coalizione.
11 Il Segretario Provinciale convoca l’Assemblea generale di tutti gli iscritti ed indice i referendum
nei casi previsti dallo Statuto.
Articolo 9
(La Direzione provinciale)
1. La Direzione provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea provinciale
ed è organo d’indirizzo politico.
2. La Direzione Provinciale è composto da 24 membri eletti dall’Assemblea con metodo proporzionale
e dai componenti di diritto di cui al successivo comma. La sua composizione deve garantire la pari
rappresentanza di genere.
3. Della Direzione fanno parte, per funzione, oltre al Segretario che la convoca e la presiede, il
Tesoriere, il Responsabile organizzativo, il Presidente della Provincia se iscritto il capogruppo PD in
consiglio provinciale e il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale.
4. La Direzione provinciale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire
una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e
proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a
carattere politico programmatico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie
determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua
funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri
dell’Esecutivo. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento
degli organi provinciali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da
parte delle Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali.
5 La Direzione provinciale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare
provinciale . Sull’esito di questi il Segretario e /o il Capogruppo riferiscono alla Direzione.
Articolo 10
(L’Esecutivo provinciale)
1 L’Esecutivo provinciale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2 La composizione dell’ ’Esecutivo provinciale non può essere superiore a quella del corrispondente
organismo nazionale e regionale. L’Esecutivo deve rispettare la parità di genere ed è nominato dal
Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il
Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo, dandone motivata comunicazione
all’Assemblea.
3 L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4 Partecipano alle riunioni dell’Esecutivo il Tesoriere, il Responsabile organizzativo e il Capogruppo
del PD in provincia e gli eventuali invitati dal Segretario provinciale
Articolo 11
(Gruppi di studio e di consultazione)
1 Il Segretario Provinciale può costituire “Gruppi di studio e di consultazione”, temporanei o
permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti
possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea provinciale.
Articolo 12
(Coordinamenti territoriali di Zona)
1 Ogni Assemblea provinciale deve approvare la costituzione di Coordinamenti territoriali di una Zona
Territoriale Omogenea con funzioni di raccordo territoriale delle iniziative, costituiti da: segretari di
circolo, sindaci del Pd, i capogruppo nei Consigli comunali, parlamentari, consiglieri regionali e
provinciali iscritti nel rispettivo territorio. Il Coordinamento territoriale Zona elegge al proprio
interno un Coordinatore. Alle riunioni del Coordinamento di Zona partecipa il Segretario Provinciale
o suo delegato.
Articolo 13
(Assemblea dei Segretari dei Circoli e Segretari delle Unioni Comunali)
1 Almeno tre volte all’anno il Segretario Provinciale riunisce tutti i Segretari dei Circoli ed i Segretari
delle Unioni Comunali per discutere della situazione politica locale nonché su questioni, problemi e
scelte politiche che riguardino l’intero territorio. Dell’esito dell’Assemblea che è convocata e
presieduta dal Segretario Provinciale, ne viene data comunicazione all’Assemblea provinciale, nella
prima seduta utile.
Articolo 14
(La Commissione provinciale di garanzia)
1 La Commissione provinciale di garanzia è eletta dai membri dell’Assemblea nel corso della riunione
di insediamento con il metodo del voto limitato ed è formata da un numero di componenti dispari
compreso tra 5 e 7 nel rispetto della rappresentanza di genere. La Commissione provinciale di
garanzia elegge al suo interno un Presidente.
2 Per le attribuzioni della Commissione provinciale di garanzia, la sua durata in carica, le modalità di
elezione, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa
riferimento agli articoli 45 e 46 dello Statuto Nazionale.
Articolo 15
(La Conferenza dei Segretari provinciali)
1 La conferenza dei segretari provinciali è un organo di rappresentanza federale del partito, di
coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. E’ presieduta e convocata dal
Segretario regionale, che ne decide l’ordine del giorno. La Conferenza dei segretari provinciali può
essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta motivata almeno tre segretari provinciali.
Articolo 16
(L’Unione regionale)
1 L’Unione regionale delle Marche del Partito Democratico è una struttura federale articolata sul
territorio nei cinque Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 6 del presente Statuto.
2 L’Unione Regionale rappresenta l’unitarietà della politica del Partito Democratico nella regione
Marche e nel rapporto con i livelli nazionali e ne elabora l’indirizzo politico e programmatico.
3 Gli organi provinciali e comunali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla competenza degli organi
regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale. Sono
Organi del partito a livello regionale:
a) l’Assemblea regionale.
b) il Segretario regionale,
c) La Direzione regionale
d) l’Esecutivo regionale,
e) il Tesoriere,
f) la Commissione regionale di garanzia.
Articolo 17
(Il Segretario regionale)
1. Il segretario regionale rappresenta il Partito democratico delle Marche, ne esprime l’indirizzo politico
sulla base della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione.
2. Il mandato del segretario regionale ha una durata di quattro anni; il segretario è rieleggibile una sola
volta.
3. I regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, insieme alla Commissione
regionale per il Congresso, sono approvati dall’Assemblea regionale sulla base del Regolamento
quadro approvato dalla Direzione nazionale, ai sensi dell’art. 21, comma 10, dello Statuto nazionale.
In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza della Assemblea regionale, i
regolamenti e la commissione sono eletti dalla Direzione regionale.
4. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, come previsto dallo Statuto
nazionale, l’Assemblea regionale, all’atto di indizione del congresso e dell’approvazione del
Regolamento per l’elezione degli organismi dirigenti regionali, opta di volta in volta se eleggere il
Segretario regionale con le primarie aperte agli elettori ovvero con i soli iscritti.
5. I candidati a segretario regionale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e
possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono il programma ed ottengano
l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.
6. Ogni Provincia costituisce Collegio elettorale. In ogni Collegio elettorale possono essere presentate
una o più liste collegate ad un candidato alla segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in
regola con i requisiti del Codice Etico e con quelli di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla
data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
7. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal
comma 10, l’Assemblea può eleggere con la maggioranza dei suoi componenti. un nuovo segretario
per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea stessa.
A questo fine il presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla
presentazione delle dimissioni.
8. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a
nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
9. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del
Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea.
10. Se l’assemblea sfiducia il segretario, a norma dell’art. 15 comma 9 dello Statuto Nazionale, si
procede a nuove elezioni per l’assemblea stessa e per il Segretario.
Articolo 18
(L’Assemblea regionale)
1. L’assemblea regionale è composta, con un indice di proporzionalità costruito per il 50% sulla base
degli abitanti risultanti dall’ultimo censimento e per il 50% dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal
Partito Democratico alle ultime Elezioni per la Camera dei Deputati, da 80 persone elette
contestualmente all’elezione del segretario regionale e per la durata del loro incarico, se non eletti
senza diritto di voto, dai componenti, “per funzione” che sono: i Segretari provinciali, i Parlamentari
eletti nella Circoscrizione delle Marche, il Presidente della Regione ed i Presidenti di Provincia ed i
Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia iscritti al Partito Democratico, i Consiglieri e gli
Assessori Regionali iscritti al Partito Democratico, i componenti dell’Assemblea Nazionale, i
Componenti regionali della Commissione per il Congresso, il Presidente della Commissione di
Garanzia, il Tesoriere, il Responsabile organizzativo, la Responsabile della Conferenza regionale
Donne democratiche ed il Segretario dell’organizzazione giovanile.
2. La componente elettiva dell’Assemblea è eletta unitamente all’elezione del segretario regionale. Il
Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale disciplina i tempi, le modalità
di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai
candidati a segretario regionale in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo
politico del partito ed al territorio.
3. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo
della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti
regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei
coordinamenti territoriali.
4. L’assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini
del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento di organizzazione sia
attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Essa svolge la sua
funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario. Il Regolamento è
approvato dall’assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti dei suoi
componenti.
5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto o, per acclamazione, il proprio Presidente; nel caso in cui
nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla
maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di
ballottaggio tra i due candidati più votati.
6. Il Presidente dell’Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato assembleare e può
nominare un ufficio di presidenza composto al massimo di cinque membri che lo coadiuva
nell’esercizio delle sue funzioni.
7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via
straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiede almeno un quinto dei suoi
componenti.
Articolo 19
(La Direzione regionale)
1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea regionale ed è
organo d’indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni
attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di
controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’Esecutivo.
2. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi
regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle
Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali.
3. La Direzione regionale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare
regionale. Sull’esito di questi il Segretario e /o il presidente del gruppo riferiscono alla Direzione.
4. La Direzione regionale è composta da 30 membri eletti dall’Assemblea, con metodo proporzionale.
La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere e dai “membri per funzione” che
ne fanno parte per la sola durata del loro incarico. Il Segretario regionale può chiamarne a farne parte,
con diritto di voto, quattro personalità della realtà marchigiana.
5. Fanno inoltre parte “per funzione” della Direzione regionale: Il Segretario regionale, il Tesoriere
regionale, il Responsabile organizzativo, i Segretari provinciali, il Segretario dell’organizzazione
giovanile, la Portavoce della Conferenza femminile , il Presidente della Regione se iscritto al Partito
Democratico, il Presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, i Presidenti di
Provincia iscritti al Partito Democratico.
6. La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire
una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e
proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a
carattere politico programmatico.
7. Alle riunioni della Direzione partecipano altresì le persone invitate dal Segretario regionale in
relazione agli argomenti da trattare.
Articolo 20
(L’Esecutivo regionale)
1. L’Esecutivo regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. L’Esecutivo regionale è composto da non più di 10 membri, nel rispetto della parità di genere,
nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla
elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo, dandone motivata
comunicazione all’Assemblea.
3. L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4. Partecipano alle riunioni dell’Esecutivo il Tesoriere, il Responsabile organizzativo e il Presidente del
Gruppo PD dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche.
Articolo 21
(Assemblea dei Sindaci- amministratori locali)
1. L’Assemblea regionale dei Sindaci è il luogo del confronto e del coordinamento degli amministratori
locali, in vigenza di mandato elettorale, iscritti o sostenuti dal Partito, purché non iscritti ad altro
partito o movimento politico.
2. L’Assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che deve essere iscritto al Partito
Democratico, nonché di un proprio Regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le
modalità di funzionamento.
3. L’Assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci, uno per federazione provinciale, i quali, insieme
al Coordinatore, sono componenti di diritto della Direzione Regionale. Il Coordinatore è altresì
componente di diritto della Segreteria Regionale.
Articolo 22
(Gruppi di studio e di consultazione)
1. Il Segretario regionale può costituire Gruppi di studio e di consultazione, temporanei o permanenti,
per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti possono
essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea regionale.
Articolo 23
(Rete dei Volontari)
1. Il Partito Democratico promuove la Rete dei Volontari Democratici per la tutela dei beni comuni che
permettono l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare
nell’interesse generale e in particolare delle generazioni future. La rete dei Volontari Democratici si
organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori
dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d’azione e
mobilitazione. Su proposta del Segretario nazionale viene attivato un coordinamento nazionale e
indicato un responsabile di progetto.
Articolo 24
(Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi)
1. I poteri sostitutivi attribuiti al Segretario nazionale sono attribuiti analogamente, nei confronti dei
Circoli, al Segretario regionale, sentito il Segretario della Federazione territorialmente competente,
con la medesima procedura prevista all’art. 23, comma 1, dello Statuto nazionale. In questo caso il
parere è espresso dalla Commissione regionale di Garanzia.
2. La sospensione, la revoca o il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla
Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni
dall’adozione del provvedimento.
3. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in
caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo,
in caso di revoca.
4. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli possono essere assunti anche per grave
dissesto finanziario.
5. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la
medesima procedura prevista al comma 1 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo
commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
6. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il Segretario promuove verifiche e, ove lo
ritenga necessario, sentito il parere della Commissione regionale di Garanzia, nomina commissari ad
acta per la redazione delle anagrafi dei singoli Circoli o delle Unioni comunali.
CAPO IV - Scelta dei candidati per le cariche istituzionali
Articolo 25
(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)
1. I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle
primarie di coalizione.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze
politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della
Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce
le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature
e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla
presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di
svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro
candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti
dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli
iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la
decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato
comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del
livello territoriale corrispondente.
5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Regione può essere avanzata
con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,
ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito
territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Regione uscenti, al
termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate
eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei
componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli
iscritti.
6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e
Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal
Regolamento, di cui al comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di
selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei
capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo
politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del livello territoriale competente di
riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle
candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a
riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.
Articolo 26
(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)
1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo
delle primarie. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle
candidature a consigliere regionale è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla
Direzione regionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.
2. Il Regolamento, sopra citato, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei
candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai
diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione regionale entro tre mesi dalla scadenza della
presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del
relativo decreto. Tale Regolamento:
a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per
selezionarle;
b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico,
all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che
esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e
inappellabile.
CAPO V–Principi generali per le candidature e gli incarichi
Articolo 27
(Codice etico)
1 Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere
candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone
che risultino escluse sulla base del Codice etico.
Articolo 28
(Codice di autoregolamentazione)
1. Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni livello, devono dichiarare di essere
candidabili secondo le condizioni previste dal “Codice di autoregolamentazione delle candidature”
approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia.
2. Avverso all’esclusione decisa per le ragioni di cui al primo periodo, il candidato escluso può proporre
ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia che provvede a esprimersi con tempestività. Gli
organismi deputati alla composizione delle liste si impegnano a pubblicizzare anche online le
proposte di candidature prima della presentazione formale delle liste, per consentire la massima
informazione e la possibilità di segnalare comportamenti non compatibili coi principi e i valori del
Partito Democratico.
3. Non possono essere candidati nelle Liste del Partito Democratico ad organi elettivi collegiali di
nessun livello né ad elezioni primarie o alle ampie forme di consultazioni per la scelta di candidati
per incarichi istituzionali coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi previsti dal
Regolamento Finanziario regionale, provinciale o comunale.
Articolo 29
( Incandidabilità e incompatibilità)
1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le
segreterie.
2. a) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario
regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di
provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
b) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario
provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i
consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle
città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a
cinquantamila abitanti.
c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali
per le quali è prevista l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.
d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
3. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione
elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede
l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.
4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte
di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale
equivalente.
5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea
elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle
cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le
cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al
livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
6. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di
quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento
dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del
partito del livello provinciale corrispondente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 sono inderogabili. Eventuali deroghe alla disposizione di cui al
comma 1 devono essere deliberate dalla Direzione del livello territoriale per il quale la deroga viene
richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Eventuali deroghe
alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
8. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una richiesta che evidenzi in maniera analitica il
contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della
capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare all’attività del Partito
Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione.
9. Per quanto attiene alle incandidabilità e incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale
e locale, si applicano le previsioni di cui all’art. 28, commi 2, 3 e 4, dello Statuto nazionale.
Articolo 30
(Doveri degli eletti)
1) Per gli eletti a livello regionale e locale si applica l’art. 29 dello Statuto nazionale.
CAPO VI –Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica
Articolo 31
(Forum tematici e forme di interazione tramite il web)
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la
formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione
di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica
del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino,
vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito
Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini
e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno
immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via
telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o
deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente
comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in
forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente
utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie
posizioni politiche.
7. Il Partito Democratico sviluppa in modo originale e unitario il proprio radicamento sociale e
territoriale attraverso i circoli territoriali e tematici, i circoli online e Punti PD, e utilizza anche gli
strumenti digitali per realizzare le finalità indicate nel presente Statuto. Il Partito Democratico
riconosce le potenzialità che le reti digitali offrono per la partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica, consapevole dei rischi e delle opportunità che l’avvento della società digitale pone e si
organizza per contrastare ogni forma di falsificazione e distorsione della realtà, anche mediante
l’attività di un ufficio legale nazionale. Il Partito Democratico promuove una piattaforma deliberativa
on-line per l’analisi, il confronto, l’informazione, la partecipazione e la decisione, ovvero per la fase
della discussione e del dialogo che precede e accompagna le decisioni assunte dagli organi
rappresentativi e di direzione del partito. La piattaforma è aperta a iscritti ed elettori, secondo un
apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale che ne disciplina il funzionamento.
Attraverso tale piattaforma il Partito Democratico intende rivolgersi, con adeguati strumenti, alle
donne e agli uomini che partecipano al dibattito politico e alla vita pubblica mediante l’utilizzo dei
più diffusi social media. La piattaforma digitale PD costituisce anche strumento essenziale di
coordinamento e attivazione degli iscritti e dei circoli PD sul territorio, nonché di interazione con tutti
gli elettori. Essa sviluppa le proprie funzioni attraverso il sito istituzionale e l’applicazione ufficiale
del partito. Gli elettori e gli iscritti, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi
che regolano la gestione dei dati personali, potranno:
a) avanzare idee e contributi e segnalare temi;
b) verificare la attività del partito e degli eletti nelle istituzioni;
c) approfondire temi di particolare rilevanza grazie all’accesso costante a studi e analisi;
d) aderire alle campagne di azione e mobilitazione;
e) diffondere le attività del partito.
8. Gli elettori, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la
gestione dei dati personali, potranno chiedere l’adesione al Partito Democratico e partecipare alle
scelte politiche.
9. La Piattaforma è lo strumento esclusivo per costituire l’Albo degli iscritti e l’Albo degli elettori
secondo le norme vigenti per la tutela della privacy e per l’acquisizione, utilizzo conservazione e
cancellazione dei dati in essi contenuti.
10. La Piattaforma aggrega e promuove la rete degli Attivisti Democratici coordinandone le
azioni e supportandone l’iniziativa. Il Segretario Nazionale indica un Responsabile Nazionale per la
realizzazione e la direzione di tale progetto. La Direzione approva su proposta di quest’ultimo la
“Carta digitale dei democratici”. I dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie
attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del Partito.
11. I Forum tematici sono declinati sul livello regionale e provinciale con apposito regolamento
approvato dalla Direzione regionale sulle linee guida previste dal regolamento nazionale.
Articolo 31
(Conferenza permanente delle donne democratiche)
1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne
condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del
pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte
programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da
un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi
aderiscono.
Articolo 32
(Commissioni regionali)
1 L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può
istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e
proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a
carattere politico-programmatico.
Articolo 33
(Conferenza programmatica annuale)
1 Ogni anno l’Assemblea regionale del Partito Democratico delle Marche indice una Conferenza
programmatica su temi determinati proposti dal segretario regionale sentita la Direzione regionale.
2 Sui temi prescelti il segretario regionale, sentita la Direzione, presenta brevi documenti da porre alla
base della discussione in tutte i livelli del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori. Le
Assemblee comunali e provinciali che discutono i temi oggetto della Conferenza possono approvare
specifiche risoluzioni.
3 L’Assemblea regionale per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto
del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee provinciali.
Articolo 34
(Referendum)
1 Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche
di essenziale importanza per l’azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento
approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la
decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
2 E’ indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il segretario regionale e la Direzione regionale
con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti
l’Assemblea regionale o tre Assemblee provinciali con il voto favorevole in ciascuna di esse di
almeno il trenta per cento dei componenti.
3 La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la
natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l’apertura a tutti gli elettori o soltanto agli
iscritti.
4 Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere favorevole di
legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento
per il Referendum approvato dall’Assemblea regionale.
5 La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente
espressi.
6 Le norme dello Statuto e dei suoi Regolamenti attuativi non possono essere oggetto di referendum.
Articolo 35
(Formazione politica)
1 Il Partito Democratico delle Marche promuove attività culturali per la formazione politica degli
elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.
2 A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università,
Fondazioni ed Associazioni. Il Partito Democratico delle Marche può inoltre avvalersi di scuole
indipendenti di cultura politica riconosciute dal Partito stesso che garantiscano la libertà di opinione,
l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati
standard di qualità dell’offerta formativa.
Articolo 36
(Fondazioni, Associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)
1 Il Partito Democratico delle Marche, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce
rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed atri istituti a carattere politico-culturale e
senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si
realizzano per ambiti territoriali con deliberazioni delle rispettive Assemblee di Partito e con
associazioni, fondazioni ed istituzioni che rendano pubblicano i propri statuti, organi sociali e bilanci
e non comportano alcun vincolo reciproco.
2 Il Partito Democratico delle Marche riconosce tali Fondazioni, Associazioni ed Istituti quali strumenti
di confronto della società nelle sue forme organizzate.
3 Il Partito Democratico delle Marche nel rispetto dell’autonomia di questi momenti di incontro e di
dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse e si pone quale soggetto interlocutore
delle medesime, ricocendo che pur nella loro parzialità possono concorrere all’elaborazione
dell’indirizzo politico-programmatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli
Organi di partito di natura assembleare e monocratica secondo lo Statuto Nazionale e quello
regionale.
Articolo 37
(Organizzazione Giovanile)
1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani
alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce
la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita
istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce i Giovani Democratici quale organizzazione di riferimento con un
proprio Statuto e propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue
attività. L’iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo
esplicita diversa richiesta. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni sono
anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplica indicazione all’atto del tesseramento.
3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione
dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito sono
regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata allo Statuto nazionale.
CAPO VII –Principi della gestione finanziaria
Articolo 38
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti su proposta del Segretario regionale che lo sceglie fra persone che presentino i
requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata
attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina
un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea regionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e
finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione,
assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle
proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi
compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.
Articolo 39
(Collegio sindacale)
1. L’Assemblea regionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il
Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono
essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci
delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto
compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 40
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche
del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote
di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle
campagne di autofinanziamento.
Articolo 41
(Federalismo delle risorse)
1. La struttura organizzativa regionale e le articolazioni territoriali del PD Marche hanno una propria
autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei
rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre
articolazioni.
2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i
proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento
a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli
è stabilita dal Regolamento finanziario regionale in coerenza con i principi contenuti nel
Regolamento finanziario nazionale.
Articolo 42
(Bilancio)
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in
conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio
consuntivo è approvato dalla Direzione regionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi,
entro il 15 giugno.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio
preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della
Direzione regionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni
dalla sua approvazione da parte della Direzione regionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale
emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 45 e al verbale di approvazione della
Direzione regionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del
sito internet del Partito Democratico, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché
ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Partito si ispira.
4. Il Partito Democratico delle Marche si dota di un proprio Report di sostenibilità secondo le linee
guida internazionali del GRI – Global Reporting Initiative e prendendo a riferimento gli obiettivi di
sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).
Articolo 43
(Regolamento finanziario)
1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i
rapporti con le strutture provinciali e comunali, l’eventuale contributo straordinario in aggiunta al
costo della tessera definito dalla Direzione nazionale e il sostegno finanziario degli eletti alle attività
politiche del Partito Democratico.
Articolo 44
(Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede.
Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione regionale nella prima seduta successiva al rinnovo
dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea regionale nel rispetto della rappresentanza di
genere, tra persone che presentino i requisiti di onorabilità richiesti dall’ordinamento nazionale per
svolgere l’incarico di revisore, e una professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le
funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e
verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo
redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione regionale per
l’approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto
per un mandato.
Articolo 45
(Controllo contabile)
1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della
contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio
di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia
conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio
sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione
viene nominata dalla Segreteria regionale.
CAPO VIII –Procedure e organi di garanzia
Articolo 46
(Commissione regionale di garanzia)
1. La Commissione regionale di Garanzia è formata da nove componenti, nel rispetto della parità di
genere.
2. Si richiamano espressamente gli articoli 45, 36, 47, 48 e 49 dello Statuto nazionale.
Articolo 47
(Tenuta degli albi e loro pubblicità)
1 Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della
riservatezza dei dati personali, disciplina:
a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come
dell’Anagrafe degli iscritti;
b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da
parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei
candidati del Partito;
c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza
sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle
inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze
nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la
trasparenza delle sue attività.
Articolo 48
(Revisioni dello Statuto regionale e dei Regolamenti)
1. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno 20 (venti)
componenti l’Assemblea regionale.
2. Le modifiche allo Statuto regionale vanno sottoposte all’esame della Commissione nazionale di
Garanzia.
Articolo 49
(Attuazione dello Statuto)
1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di
difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti provinciali.
CAPO IX–Norme transitorie e finali
Articolo 50
(Regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione regionale adotta i Regolamenti ad essa
demandati.
Articolo 51
(Adeguamenti Statuti provinciali)
1. Entro due mesi dall’approvazione delle modifiche statutarie regionali le Assemblee provinciali
provvedono all’adeguamento dei rispettivi Statuti, in coerenza che le modifiche apportate
dall’Assemblea regionale, previo conferma della Commissione di Garanzia. Decorso il periodo dei 30
(trenta) giorni le norme incompatibili non sono comunque applicabili e si applicano direttamente le
norme dello Statuto nazionale e regionale.